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Cassazione, N.27031-18 Dicembre 2006

(Cassazione
N:27031 - 18 Dicembre 2006)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo, P.M. Fedeli (conf.) – L. C. S. e altri (avv.ti M. T. Spadafora e G. Perone) c. Amat Palermo (avv.ti P. Virga e F. Sansone). Conferma Trib. Palermo 21 ottobre 2003.

Note: Recesso dal contratto collettivo senza predeterminazione della durata e tutela dei diritti individuali
Parole chiave: contratto collettivo ::

Contratto collettivo – Recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato – Legittimità.

Qualora un contratto collettivo venga stipulato senza l’indicazione di una scadenza, la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che – in sintonia con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ., e in coerenza con la naturale temporaneità dell’obbligazione – deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare unilateralmente l’efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 1373 cod. civ. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle par- ti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo. (1)
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