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Corte di Appello di Trieste, N.-8 Novembre 2012

(Corte di Appello di Trieste
N: - 8 Novembre 2012)

Pres. Pellegrini, Est. Benvegnu – L. (avv. Consoli) c. Inps (avv. Rando). Diff. Tribunale Trieste n. 10/2008.

Note: Distacco dei lavoratori in Italia e disciplina previdenziale applicabile
Parole chiave: sicurezza sociale ::

Distacco – Mobilità della manodopera – Obblighi retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro distaccante – Elemento della «stabile organizzazione» – Mancata estensione alla materia previdenziale – Onere della prova.

L’elemento della «stabile organizzazione» in Italia, utilizzato dalla normativa nazionale e internazionale relativamente alle imposte dirette e all’Iva, non si estende alla materia previdenziale.
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Tribunale di Torino, N.-18 Ottobre 2012

(Tribunale di Torino
N: - 18 Ottobre 2012)

Est. Fierro – F. Snc (avv.ti Grosso, Oliva) c. Inps (avv. Ollà) +1.

Note: Sulla responsabilità solidale del committente in relazione agli obblighi contributivi dell'appaltatore.

Appalto – Appalto di servizi – Responsabilità solidale del committente – Pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell’appaltatore – Diritto del committente di chiedere al Fondo di garanzia il rimborso di quanto erogato – Esclusione.

Il committente che ha erogato ai dipendenti dell’appaltatore – ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 – le quote di trattamento di fine rapporto maturate nel corso dell’appalto non può surrogarsi nel diritto che questi ultimi vantavano nei confronti del Fondo di garanzia, che, avendo l’unica funzione di garantire i lavoratori, non può intervenire in favore di terzi.
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Corte di Giustizia dell'Unione Europea, N.-18 Ottobre 2012

(Corte di Giustizia dell'Unione Europea
N: - 18 Ottobre 2012)

cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Sez. VI – Valenza, Altavista, Marsella, Schettini, Tomassini c. Autorità garante della concorrenza e del mercato – Avv. Gen. E. Sharpston.

Note: L'anzianità di servizi dei precari pubblici: una discriminazione alla rovescia?

Contratto a termine – Lavoro pubblico – Direttiva n. 1999/70/Ce – Accordo Ces, Unice, Ceep sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo senza concorso di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Computo dell’anzianità di servizio – Sussistenza.

La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificatada «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola.
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Tribunale Bologna, N.2631-15 Ottobre 2012

(Tribunale Bologna
N:2631 - 15 Ottobre 2012)

Est. Marchesini – P.C. (avv.ti Piccinini e Ballatori) c. A. Srl (avv. Laus).

Note: Alcune considerazioni sulla insussistenza del fatto addebitato e sulle incongruenze del nuovo art. 18 Stat. lav.

Licenziamento individuale – Art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 1 della legge n. 92/2012 – Licenziamento disciplinare con reintegra – Nozione.

La recente riforma dell’art. 18 Stat. lav. ha modificato questa norma nel senso che il licenziamento disciplinare con reintegra disciplinato dal comma 4 prevede che il giudice dispone quest’ultima, nelle ipotesi in cui non vi siano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, allorché ricorra un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato o qualora il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo il Ccnl applicato.
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