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Cassazione, N.12445-25 Mag 2006

(Cassazione
N:12445 - 25 Mag 2006)

Sez. lav. – Pres. Ciciretti, Est. De Luca, P.M. Matera (Conf.) – M. M. (avv. Brognieri) c. A.N.M.I.L. – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Del Lavoro (avv. Martorano).

Note: Il mobbing e l’onere della prova: fattispecie a formazione complessa
Parole chiave: mobbing - onere della prova ::

Mobbing – Art. 2087 cod. civ. – Inadempimento dell’obbligo di sicurezza – Natura contrattuale – Ripartizione dell’onere della prova – Prova liberatoria – Estremi.

Nell’ipotesi dell’accertamento di fatti mobbizzanti che hanno determinato al prestatore di lavoro delle rilevanti conseguenze sul piano morale e psico-fisico, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e lo stesso non assolve l’onere della prova liberatoria posta a suo carico se invece di dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire il dedotto evento dannoso si limita a dedurre iniziative volte alla repressione e non già alla prevenzione di comportamenti di tipo vessatorio. (1) (Massima non ufficiale)
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