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Cassazione, N.10549-9 Mag 2007

(Cassazione
N:10549 - 9 Mag 2007)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Miani Canevari, P.M. Abbritti (concl. rig.) – Banca Roma Spa (avv. Perone) c. B. G. (avv. Milani). (Rigetta, Corte d’App. L’Aquila, 22 Luglio 2004).

Note: Il principio di giustificazione necessaria del licenziamento come principio di ordine pubblico
Parole chiave: licenziamento ::

Lavoro all’estero – Licenziamento ingiustificato – Legge applicabile – Criteri ex art. 16 Convenzione di Roma – Limite dell’ordine pubblico – Accertamento d’ufficio della legge straniera. Lavoro all’estero – Licenziamento ingiustificato – Contrasto con l’ordine pubblico della legge straniera – Tutela.

Per l’esame della controversia promossa da lavoratore dipendente di datore italiano per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento irrogato in relazione a rapporto di lavoro sorto ed eseguito all’estero e regolato dalla legge del luogo della prestazione lavorativa – secondo i criteri della Convenzione di Roma del 19 luglio 1980 sulle obbligazioni contrattuali, attuata dalla legge di ratifica 18 dicembre 1984, n. 975, e dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 –, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile e del principio che, ove la legge dello Stato estero non preveda tutela contro il licenziamento ingiustificato, deve farsi applicazione della legge italiana, l’accertamento della legislazione straniera è compiuto di ufficio dal giudice. ...
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