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L'archivio delle sentenze pubblicate

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Corte di Cassazione, N.24049-25 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:24049 - 25 Settembre 2008)

Sez. lav., ord. – Pres. Senese, Est. Ianniello, P.M. Lo Voi (conf.) – Rai Spa (avv. Irace) c. L. F. R. (avv. Petrocelli). Corte d’Appello Roma 23 novembre 2004.

Note: Il lavoro a termine nel settore dello spettacolo

Contratto a termine – Lavoratori dello spettacolo – Lavoro subordinato (rapporto di) – Assunzioni a termine – Presupposti – Temporaneità e specificità dello spettacolo – Durata del rapporto – Ulteriori condizioni – Connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo – Necessità – Fattispecie concernente l’attività di programmista regista.

In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati a esaurirsi), la specificità del programma (che deve essere quanto meno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo), e la connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest’ultima specificità) ...
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Corte di Cassazione, N.24367-1 Ottobre 2008

(Corte di Cassazione
N:24367 - 1 Ottobre 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Balletti (conf.) – Cortellazzi Fintec Spa (avv.ti Fusillo e Borghesi) c. C. M. (avv.ti Magrini e Dell’Omarino). Corte d’Appello Brescia 19 marzo 2005.

Note: Il recesso dal contratto d'opera intellettuale a termine
Parole chiave: lavoro autonomo ::

Lavoro autonomo – Contratto d’opera intellettuale – Apposizione del termine finale – Recesso per giusta causa – Inapplicabilità della disciplina del recesso di cui all’art. 2237 cod. civ. – Diritto del prestatore d’opera al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito.

In tema di contratto d’opera, risponde a interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti (ex art. 1322 cod. civ.) la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l’interruzione del rapporto contrattuale, per l’inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l’altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo.
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Corte di Cassazione, N.29000-10 Dicembre 2008

(Corte di Cassazione
N:29000 - 10 Dicembre 2008)

Pres. Sciarelli, Est. Bandini, P.M. Iannelli (conf.) – D. M. Srl (avv. Balletti) c. S. F. (avv. Sipala).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato ::

Lavoro subordinato – Autonomia o subordinazione (differenza tra) – In genere

Il cambiamento di veste del rapporto di lavoro, con il venir meno del vincolo di dipendenza, può avvenire anche se il contenuto della prestazione lavorativa resta identico; tuttavia, a dimostrazione dell’effettiva sostituzione del rapporto deve esserci un concreto mutamento delle modalità di svolgimento delle mansioni, conseguenza ovvia della fine dell’obbligo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro. In caso contrario, si presume che il rapporto sia proseguito col regime precedente e nient’affatto quelle, diverse, contemplate dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
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Corte di Cassazione, N.11589-12 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:11589 - 12 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Ravagnani, Est. Mammone, P.M. Fucci (parz. conf.) – Confezioni S. Spa (avv. De Arcangelis) c. A. N. (avv. Martire).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato :: qualificazione ::

Lavoro subordinato – In genere – Iniziale qualificazione data dalle parti – Rilevanza non assorbente – Comportamento posteriore delle parti – Rilevanza in funzione della interpretazione della volontà originaria – Sussistenza – Rilevanza anche per l’accertamento di un mutamento della qualificazione originaria del rapporto – Sussistenza.

Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale, però, non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza ai secondi.
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