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L'archivio delle sentenze pubblicate

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Corte di Giustizia dell'Unione Europea, N.-18 Ottobre 2012

(Corte di Giustizia dell'Unione Europea
N: - 18 Ottobre 2012)

cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Sez. VI – Valenza, Altavista, Marsella, Schettini, Tomassini c. Autorità garante della concorrenza e del mercato – Avv. Gen. E. Sharpston.

Note: L'anzianità di servizi dei precari pubblici: una discriminazione alla rovescia?

Contratto a termine – Lavoro pubblico – Direttiva n. 1999/70/Ce – Accordo Ces, Unice, Ceep sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo senza concorso di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Computo dell’anzianità di servizio – Sussistenza.

La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificatada «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola.
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Tribunale Busto Arsizio, N.458-1 Ottobre 2012

(Tribunale Busto Arsizio
N:458 - 1 Ottobre 2012)

Est. Molinari – Consigliera di parità della Regione Lombardia (avv.ti Manassero, Civitelli) c. Inail, già Ipsema (avv.ti Tomba, Capodiferro).

Note: Lavoratrici del settore aereo e discriminazione nel computo dell’indennità di maternità
Parole chiave: discriminazione :: calcolo :: indennità :: maternità :: volo ::

Discriminazioni – Calcolo indennità di maternità – Retribuzione di riferimento – Computo al 50% dell’indennità di volo – Discriminazione diretta di genere – Sussiste.

Costituisce discriminazione diretta di genere l’erogazione dell’indennità di maternità alle lavoratrici del settore aereo prendendo come parametro di riferimento la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, allineata alla retribuzione imponibile a fini fiscali ex art. 6 del d.lgs. n. 314/1997, a norma del quale l’indennità di volo si computa solo per il 50%.
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Corte di cassazione, N.14157-12 Agosto 2012

(Corte di cassazione
N:14157 - 12 Agosto 2012)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Curzio, P.M. Apice (diff.) – Metro Italia Cash and carry Spa (avv.ti Celebrano, Olgiati, Trifirò, Beretta) c. Filcams Cgil (avv.ti Andreoni, Grandese). Conf. Corte d’Appello Venezia 4 aprile 2008.

Note: Crumiraggio interno e condotta antisindacale: variazioni sul tema

Condotta antisindacale – Sostituzione degli scioperanti – Crumiraggio interno – Limiti.

Il comportamento del datore di lavoro che sostituisce i lavoratori in sciopero con altri presenti sul posto di lavoro normalmente adibiti a mansioni superiori costituisce condotta antisindacale, indipendentemente dall’eventuale consenso dei lavoratori, salvo che le mansioni inferiori non costituiscano un elemento marginale e/o occasionale rispetto alle mansioni principali. La sostituzione è peraltro ammissibile nel rispetto dell’art. 2103 cod. civ.: con adibizione a mansioni equivalenti o superiori
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Corte di cassazione, N.7752-17 Mag 2012

(Corte di cassazione
N:7752 - 17 Mag 2012)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Balestrieri, P.M. Viola (conf.) – B.T. (avv.ti Vottari, Mammoliti) c. Cooperativa Liguria Società cooperativa di consumo a r.l. (avv.ti Vacirca, Ghibellini). Conf. Corte d’Appello Genova 15 dicembre 2009.

Note: Il diritto di precedenza dei lavoratori a tempo parziale in caso di assunzioni a tempo pieno

Lavoro a tempo parziale – Art. 5, comma 3-bis, legge n. 863/1984 – Diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni – Trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno – Condizioni – Mansioni fungibili – Rilevanza.

Il diritto di precedenza, previsto, in caso di nuove assunzioni, in favore dei lavoratori a tempo parziale dall’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 726 del 1984 (convertito con modifiche nella legge n. 863 del 1984), comporta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con modifica dell’assetto negoziale preesistente solo rispetto alla quantità e alla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative. Ne consegue che il suddetto diritto spetta a condizione che il datore di lavoro compia delle nuove assunzioni a tempo pieno e purché adibisca i nuovi assunti a mansioni fungibili con quelle dei lavoratori a tempo parziale. Benché sia prevista, esplicitamente, soltanto dallo ius superveniens in materia (d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 5, comma 2)..
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