Lavoro a tempo parziale – Art. 5, comma 3-bis, legge n. 863/1984 –
Diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni – Trasformazione
del rapporto da tempo parziale a tempo pieno – Condizioni –
Mansioni fungibili – Rilevanza.
Il diritto di precedenza, previsto, in caso di nuove assunzioni, in favore dei
lavoratori a tempo parziale dall’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 726 del 1984
(convertito con modifiche nella legge n. 863 del 1984), comporta la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con modifica dell’assetto
negoziale preesistente solo rispetto alla quantità e alla distribuzione temporale
delle prestazioni lavorative. Ne consegue che il suddetto diritto spetta a
condizione che il datore di lavoro compia delle nuove assunzioni a tempo pieno
e purché adibisca i nuovi assunti a mansioni fungibili con quelle dei lavoratori
a tempo parziale. Benché sia prevista, esplicitamente, soltanto dallo ius superveniens
in materia (d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 5, comma 2)..