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videosorveglianza

Controlli difensivi e utilizzabilità delle prove in assenza della procedura ex art. 4 Stat. Lav.

La Corte d'appello di Firenze affronta, con la sentenza in commento, il problema dell’operatività dell’art. 4 Stat. Lav. rispetto ai controlli a distanza c.d. “difensivi” e la connessa questione dell’utilizzabilità delle risultanze di questi sul piano processuale.
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Corte di Appello Firenze, N.438-19 Gennaio 2010

(Corte di Appello Firenze
N:438 - 19 Gennaio 2010)

Pres. Amato – Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze (avv.ti Bechi, Pinto) c. A. C. (avv.ti Rusconi, Valenti)

Note: Controlli difensivi e utilizzabilità delle prove in assenza della procedura ex art. 4 Stat. Lav.

Controlli del datore di lavoro – Videosorveglianza – Art. 4 Stat. lav. – Legittimità del controllo.

Vìola l’art. 4, comma 2, Stat. lav. il datore di lavoro che, senza il rispetto della procedura prevista dalla disposizione, si avvalga di impianti visivi che, finalizzati direttamente a scopi di sicurezza e conservazione del patrimonio aziendale, finiscano per sottoporre a invasivo e occulto controllo i lavoratori durante lo svolgimento della prestazione. Un impianto video non può essere qualificato, anche soltanto in via indiretta, come destinato al controllo dell’attività lavorativa ove le telecamere siano destinate in via esclusiva alla visualizzazione di luoghi e opera d’arte di valore inestimabile.
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