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vantati nei confronti di datore di lavoro dichiarato fallito

Danno differenziale, fallimento del datore di lavoro: l’art. 1917 cod. civ. ancora davanti alla Corte Costituzionale

La Corte di Cassazione solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma dell’art. 1917, comma 2, cod. civ. «nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro». Nel caso di specie il lavoratore non aveva ricevuto il risarcimento del danno perché «mai il Fallimento aveva domandato, ai sensi dell’art. 1917, comma 2, cod. civ., all’Assicurazione di pagare direttamente al danneggiato
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Corte di Cassazione, N.11921-13 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:11921 - 13 Mag 2008)

Sez. lav., ord. – Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis, P.M. Patrone (Concl. Diff.) – N. B. (avv.ti Assennato, Garlatti) c. Ums Generali Marine Spa (avv.ti Guancioli, Bozzo). Diff. Corte d’Appello di Roma 22 marzo 2004.

Note: Danno differenziale, fallimento del datore di lavoro: l’art. 1917 cod. civ. ancora davanti alla Corte Costituzionale

Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Crediti da risarcimento del danno differenziale subìto dal lavoratore in conseguenza di infortunio sul lavoro, vantati nei confronti di datore di lavoro dichiarato fallito – Azione diretta del lavoratore nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro – Mancata previsione secondo il «diritto vivente » – Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento rispetto al lavoratore in caso di infortunio in itinere in quanto vittima di incidente stradale – Lesione del diritto di azione e difesa in giudizio e del principio del giusto processo – Violazione del principio di tutela del lavoratore – Codice civile, art. 1917, comma 2 – Costituzione, artt. 3, 24, 35 e 111.

Alla luce del principio di concentrazione delle tutele ex art. 111, comma 2, Cost., che impone – nell’alternatività tra l’azione diretta verso l’assicuratore e l’ammissione al passivo fallimentare dell’assicurato – una risposta giudiziaria contestuale e non limitativa della domanda di giustizia del danneggiato, è rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il risarcimento
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