Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Crediti da risarcimento
del danno differenziale subìto dal lavoratore in conseguenza di infortunio
sul lavoro, vantati nei confronti di datore di lavoro dichiarato
fallito – Azione diretta del lavoratore nei confronti dell’assicuratore
del datore di lavoro – Mancata previsione secondo il «diritto vivente
» – Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità
di trattamento rispetto al lavoratore in caso di infortunio in
itinere in quanto vittima di incidente stradale – Lesione del diritto
di azione e difesa in giudizio e del principio del giusto processo –
Violazione del principio di tutela del lavoratore – Codice civile, art.
1917, comma 2 – Costituzione, artt. 3, 24, 35 e 111.
Alla luce del principio di concentrazione delle tutele ex art. 111, comma 2,
Cost., che impone – nell’alternatività tra l’azione diretta verso l’assicuratore e
l’ammissione al passivo fallimentare dell’assicurato – una risposta giudiziaria
contestuale e non limitativa della domanda di giustizia del danneggiato, è rilevante
e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3, 24, 35 e 111
Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, comma 2, cod.
civ., nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il risarcimento