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trasferimento d'azienda

Frode alla legge-trasferimento d'azienda: il cedente non ha l'onere di verificare la consistenza imprenditoriale del cessionario

1. — A pochi mesi dalle sentenze n. 4963 dell’8 marzo 2006 – (in Glav, 9 giugno 2006, n. 24) con cui la Suprema Corte ha chiarito che per poter parlare di trasferimento di ramo d’azienda deve rintracciarsi nella sua struttura quella funzionalità e quella autonomia idonee a farne una piccola azienda, non coincidendo con lo «smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro» né con «una mera espulsione di ciò che si riveli essere pura eccedenza di personale» – e n. 6292 del 22 marzo 2006...
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Cassazione, N.10108-2 Mag 2006

(Cassazione
N:10108 - 2 Mag 2006)

Pres. Mattone, Est. Picone, P. M. Velardi (Diff.) – Euridea S.p.a (già Standa S.p.a.) (avv. Pulsoni) c. A. E. e altri (avv. ti Andreoni, De Felice, Marano) e Fallimento Center Adriano (avv. Greco). Cassa con rinvio Corte d’Appello di Salerno, 7 febbraio 2003

Note: Frode alla legge-trasferimento d'azienda: il cedente non ha l'onere di verificare la consistenza imprenditoriale del cessionario

Trasferimento d’azienda – Cessionario inaffidabile – Contratto in frode alla legge – Motivo illecito – Esclusione.

È diritto costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) quello dell’imprenditore di dismettere o trasferire l’azienda; diritto che non soggiace ad alcun limite, neppure implicito, che sia sanzionato dall’invalidità o inefficacia dell’atto e che non confligge con altri diritti di rango costituzionale, considerato che i princìpi generali di tutela della persona e del lavoro (art. 4 Cost.) non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.
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Trasferimento d’azienda, elusione dell’operare dell’art. 18 Stat. lav. e frode alla legge

In modo ineccepibile la sentenza della Suprema Corte è ritornata sul problema della frode alla legge in tema di trasferimento di azienda, in una ipotesi invero particolare, nel- la quale, secondo l’accertamento del giudice di secondo grado (che ha resistito alle cen- sure proposte), in una complessa e articolata serie di trasferimenti di un ramo di azienda commerciale si sarebbe inserito un datore di lavoro che, per le sue caratteristiche struttu- rali, non era sottoposto all’operare dell’art. 18 Stat. lav.
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Corte di Cassazione, N.2874-7 Febbraio 2008

(Corte di Cassazione
N:2874 - 7 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Pres. Mattone, Est. Nobile, P.M. Sepe – Bencom Srl (avv.ti Scognamiglio e Tabacchi) c. Gruppo Coin Spa (avv. Pulsoni), A. G. e altri (avv.ti Virgilio e Cossu), Spazio Srl (avv.ti Prastaro, De Rosa e Gyulai) e Benetton Retail Italia Srl. Conf. Corte d’Appello Trieste, 15 novembre 2005.

Note: Trasferimento d’azienda, elusione dell’operare dell’art. 18 Stat. lav. e frode alla legge
Parole chiave: trasferimento d'azienda ::

Trasferimento d’azienda – Cessionario rientrante nell’area della tutela obbligatoria – Contratto in frode alla legge – Motivo illecito – Sussiste.

L’affitto o la cessione di un ramo d’azienda può essere dichiarato nullo quan- do sia stato disposto conl’obiettivo di eludere le tutele garantite ai lavoratori dal- l’art. 18 Stat. lav. Con la conseguenza che il contratto stipulato viene considera- to come concluso in frode alla legge. La frode alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle con- dotte negoziali tenute in violazione di norme imperative, di guisa che, a seguito del combinato disposto della norma imperativa generale di cui all’articolo 1344 cod. civ. e della norma imperativa speciale, vengono tipizzate non solo le viola- zioni dirette del precetto imperativo, ma anche le elusioni, gli aggiramenti e le violazioni mediate o indirette.
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Trasferimento d’azienda, beni immateriali e successione negli appalti

Introduzione — Con la sentenza in epigrafe, il giudice di prima istanza, riconoscendo nel caso esaminato la sussistenza di un’ipotesi di trasferimento d’azienda, riconosce l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ. quando il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata comporti un passaggio di beni immateriali che risultino funzionalmente e autonomamente idonei allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
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Tribunale Roma, N.-12 Marzo 2008

(Tribunale Roma
N: - 12 Marzo 2008)

Sez. lav. – Est. Miccichè – B. B. (avv.ti Panici, Guglielmi, Salvagni) c. C. I. Srl (avv.ti Maresca, Grassi, Bonomo)

Note: Trasferimento d’azienda, beni immateriali e successione negli appalti
Parole chiave: Trasferimento di azienda ::

Trasferimento d’azienda – Trasferimento di beni immateriali – Art. 2112 cod. civ. – Applicabilità. Dimissioni verbali del socio lavoratore – Necessità della forma scritta. Contratto di inserimento – Discriminazione di genere – Nullità.

La disciplina dell’art. 2112 cod. civ. è applicabile anche quando il muta- mento nella titolarità di un’attività economica organizzata comporti un passag- gio di beni immateriali che risultino funzionalmente e autonomamente idonei allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Il rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore viene meno solo qualora le dimissioni del socio avvengano secondo le modalità di cui all’art. 2532 cod. civ. Il contratto di inserimento ex lettera e) dell’art. 54, d.lgs. n. 276/2003, è nullo se utilizzato per attuare una discriminazione di genere.
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La conservazione dell'identità aziendale nel trasferimento d'azienda

La fattispecie esaminata dalla Corte d’Appello di Torino concerne la possibilità di configurare alla stregua di un trasferimento di azienda, con conseguente applicazione della disciplina ex art. 2112 cod. civ., l’assegnazione del titolo sportivo. La Corte d’Appello di Torino, sovvertendo le conclusioni dei giudici di primo grado, afferma l’esistenza, nel caso di specie, di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., dichiarando che il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro, il Torino F. C. Spa.
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Corte Appello Torino, Sez. lavoro, N.1076-4 Novembre 2008

(Corte Appello Torino, Sez. lavoro
N:1076 - 4 Novembre 2008)

Pres. ed Est. Peyron – M. Barbagiovanni Piseia (avv.ti Alberto, Pautriè) c. Torino F. C. Spa (avv.ti V. Stanchi, A. Stanchi, Russo).

Note: La conservazione dell'identità aziendale nel trasferimento d'azienda

Trasferimento di azienda – Natura della vicenda circolatoria – Assegnazione del titolo sportivo – Oggetto del trasferimento di azienda – Conservazione identità.

Il trasferimento del titolo sportivo da una società a un’altra, attuato dalla Figc ai sensi dell’art. 52, comma 6, delle Norme Figc, presuppone il mutamento di titolarità dell’attività economica organizzata preesistente e la conservazione in capo alla seconda società dell’identità della precedente, pur in assenza del trasferimento di beni materiali organizzati. Indipendentemente da un rapporto contrattuale diretto tra le due società, sussistono nel caso di specie i requisiti richiesti dall’art. 2112 cod. civ. per il trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione del regime inderogabile previsto da tale norma a garanzia della prosecuzione del rapporto di lavoro e della conservazione dei diritti che ne derivano.
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Trasferimento di azienda, licenziamenti collettivi e frode alla legge

1. — La sentenza riguarda il caso di un contratto di trasferimento di un ramo di azienda (un esercizio commerciale) considerato dal giudice di secondo grado nullo perché in frode alla legge, in quanto, fra l’altro, la «cessionaria aveva un capitale assai modesto […], non svolgeva attività di impresa e aveva tenuto comportamenti non compatibili con l’intento di continuare l’attività rilevata»; anzi, «le clausole del contratto di cessione avevano» provocato «l’acquisto della merce a prezzi di molto inferiori a quelli di mercato, mentre il prezzo della cessione […] ...
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Cassazione, N.10108-2 Mag 2006

(Cassazione
N:10108 - 2 Mag 2006)

Pres. Mattone, Est. Picone, P. M. Velardi (Diff.) - Euridea S.p.a (già Standa S.p.a.) (avv. Pulsoni) c. A. E. e altri (avv. ti Andreoni, De Felice, Marano) e Fallimento Center Adriano (avv. Greco). Cassa con rinvio Corte d’Appello di Salerno, 7 febbraio 2003.

Note: Trasferimento di azienda, licenziamenti collettivi e frode alla legge

Trasferimento d’azienda – Cessionario inaffidabile – Contratto in frode alla legge – Motivo illecito – Esclusione.

È diritto costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) quello dell’imprenditore di dismettere o trasferire l’azienda; diritto che non soggiace ad alcun limite, neppure implicito, che sia sanzionato dall’invalidità o inefficacia dell’atto e che non confligge con altri diritti di rango costituzionale, considerato che i princìpi generali di tutela della persona e del lavoro (art. 4 Cost.) non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.
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Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Nella nota si fa un rapido cenno agli aspetti problematici connessi alla procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990, con particolare riferimento alle caratteristiche che deve assumere la comunicazione iniziale, ai rimedi utilizzabili in caso di accertamento della violazione delle procedure di informazione e consultazione, nonché ai soggetti sindacali legittimati ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 28 Stat
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Tribunale Roma, N.2741-14 Gennaio 2010

(Tribunale Roma
N:2741 - 14 Gennaio 2010)

Est. Buconi – Fiom Cgil Roma Sud Slc Cgil (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm di Roma e provincia (avv.ti Giorgi, Bezzi), Fiom Cgil nazionale (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm nazionale (avv.ti Giorgi, Bezzi) c. Eutelia Spa (avv.ti Civitelli, Buffoni), Agile Srl e Omega Srl (avv.ti Proia, Petrassi, Cerniglia, Pugliese).

Note: Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Condotta antisindacale – Trasferimento d’azienda – Obblighi di informazione e consultazione sindacale – Violazione – Conseguenze.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguìto dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen. in caso di mancata esecuzione.
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Tribunale Roma, N.2741-14 Gennaio 2010

(Tribunale Roma
N:2741 - 14 Gennaio 2010)

Est. Buconi – Fiom Cgil Roma Sud Slc Cgil (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm di Roma e provincia (avv.ti Giorgi, Bezzi), Fiom Cgil nazionale (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm nazionale (avv.ti Giorgi, Bezzi) c. Eutelia Spa (avv.ti Civitelli, Buffoni), Agile Srl e Omega Srl (avv.ti Proia, Petrassi, Cerniglia, Pugliese).

Note: Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Condotta antisindacale – Trasferimento d’azienda – Obblighi di informazione e consultazione sindacale – Violazione – Conseguenze.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguìto dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen. in caso di mancata esecuzione.
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