La sentenza interviene in merito ad una fattispecie di part time previdenziale che consente, in via eccezionale, il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità in costanza di rapporto, sia pure trasformato in regime di orario ridotto, con lo stesso datore di lavoro. In particolare, il Collegio giudicante, interpretando rigorosamente la normativa, afferma il principio di diritto a tenore del quale tale regime di cumulo ha validità per tutta la durata del rapporto di lavoro e, una volta optato per il tempo parziale, non è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno

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