Sussiste

Clausola di stabilità e buona fede: continuità occupazionale significa «lavorare»

L’ordinanza in commento si segnala per aver affrontato «in un sol colpo» differenti istituti tuttora controversi nel panorama dottrinale e giurisprudenziale. Innanzitutto, il giudice della cautela ha definito la questione della competenza territoriale relativa ai processi promossi da parte degli informatori scientifici del farmaco,
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Larino, N. 1533 -30 Luglio 2008

(Tribunale Larino
N: 1533 - 30 Luglio 2008)

Est. Aceto – G. G. (avv.ti Piccinini, Reni, Martelloni, Salemme, D’Adamo) c. M. S. Pharma Services Srl (avv.ti G. e A. Simonetti, De Michele).

Note: Clausola di stabilità e buona fede: continuità occupazionale significa «lavorare»

Trasferimento di azienda – Patto di stabilità – Continuità occupazionale – Interpretazione secondo buona fede – Effettività della prestazione – Illiceità della collocazione in Cassa integrazione guadagni – Sussiste. Controversie di lavoro – Competenza per territorio – Società farmaceutica – Dipendenza – Coincidenza con la residenza dell’informatore scientifico del farmaco – Sussiste.

Il patto di stabilità che garantisce la continuità occupazionale per un certo lasso di tempo è da intendersi come garanzia di svolgimento effettivo della prestazione lavorativa in relazione al periodo pattuito. Pertanto la collocazione in Cig nel corso di tale intervallo temporale integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale per contrarietà al principio di buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto, ancor più se la messa in Cig appare caratterizzata da illogicità e indeterminatezza nell’indicazione e nell’attuazione dei criteri di scelta dei lavoratori
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa