L’ordinanza in commento si segnala per aver affrontato «in un sol colpo» differenti
istituti tuttora controversi nel panorama dottrinale e giurisprudenziale.
Innanzitutto, il giudice della cautela ha definito la questione della competenza territoriale
relativa ai processi promossi da parte degli informatori scientifici del farmaco,
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Tribunale Larino, N. 1533 -30 Luglio 2008
(Tribunale Larino
N: 1533 - 30 Luglio 2008)
Est. Aceto – G. G.
(avv.ti Piccinini, Reni, Martelloni, Salemme, D’Adamo) c. M. S. Pharma
Services Srl (avv.ti G. e A. Simonetti, De Michele).
Trasferimento di azienda – Patto di stabilità – Continuità occupazionale
– Interpretazione secondo buona fede – Effettività della prestazione
– Illiceità della collocazione in Cassa integrazione guadagni –
Sussiste.
Controversie di lavoro – Competenza per territorio – Società farmaceutica
– Dipendenza – Coincidenza con la residenza dell’informatore
scientifico del farmaco – Sussiste.
Il patto di stabilità che garantisce la continuità occupazionale per un certo
lasso di tempo è da intendersi come garanzia di svolgimento effettivo della prestazione
lavorativa in relazione al periodo pattuito. Pertanto la collocazione in
Cig nel corso di tale intervallo temporale integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale per contrarietà al principio di buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto, ancor più se la messa in Cig
appare caratterizzata da illogicità e indeterminatezza nell’indicazione e nell’attuazione dei criteri di scelta dei lavoratori
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