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subordinazione

Nota a Tribunale Chieti, 5 maggio 2010

Prendendo spunto dalla decisione del Tribunale, la nota sintetizza il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul valore probatorio dei verbali ispettivi e sul riparto dell’onere probatorio sia nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale emessa dall’Inps sulla base di verbale di accertamento della subordinazione (come nel caso di specie), sia nei giudizi di accertamento negativo della subordinazione. Si mette in rilievo la distinzione tra il valore probatorio degli accertamenti “oggettivi” e accertamenti “indiretti” contenuti nei verbali ispettivi, distinzione confermata dalla l. 124/04
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Tribunale Chieti, N.1726-5 Mag 2010

(Tribunale Chieti
N:1726 - 5 Mag 2010)

Est. Prozzo - Casa di cura privata dott. Spatocco srl (Avv. Tatozzi, Tittaferrante, Cirulli, Mezzanotte) c. Inps (Avv. Cassarino e Savella)

Note: Nota a Tribunale Chieti, 5 maggio 2010

Controversie di lavoro - Verbale ispettivo - Opposizione a cartella esattoriale - Onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - Grava sull'ente previdenziale

L'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione relativo a diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale, con la conseguenza che grava sull'ente previdenziale l'onere di provaere i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere.
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Subordinazione e doppia alienità: la Cassazione batte un colpo

Articolo scritto da:
Parole chiave: subordinazione
La sentenza in commento merita di non essere lasciata passare sotto silenzio. Essa sembra prefigurare un mutamento di orientamento del Supremo Collegio in tema di qualificazione del rapporto di lavoro, richiamando espressamente la decisione della Corte Costituzionale n. 30 del 5 febbraio 1996 (In D&L, 1996, pp. 616 ss.) ove la nozione di «subordinazione in senso stretto» viene fatta coincidere con la condizione di doppia alienità del lavoratore rispetto all’organizzazione e al risultato produttivo. ...
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Cassazione, N.820-16 Gennaio 2007

(Cassazione
N:820 - 16 Gennaio 2007)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. Vidimi, P.M. Sepe (concl. conf.) – G. Serenata (avv.ti De Michele, Ruggiero) c. Villa Giovanna (avv. D. Garofalo) e Cooperativa Cia (avv. Luparelli).

Note: Subordinazione e doppia alienità: la Cassazione batte un colpo
Parole chiave: subordinazione ::

Interposizione di manodopera – Individuazione del soggetto titolare del contratto in caso di interposizione vietata – Subordinazione come alienità dei mezzi di produzione ed esautorazione dal risultato produttivo – Onere della prova.

Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabili solo quando attraverso l’esame complessivo dell’atto sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l’esame non del ricorso introduttivo, ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato. (1) ...
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Il pensiero giuridico di Simone Weil

Il saggio mette in luce il contributo di S. Weil al pensiero giuridico in generale e al diritto del lavoro in particolare. Si evidenzia come la filosofia del lavoro di questa straordinaria giurista sia radicata nell’esperienza dell’universo industriale; esperienza che fonda la componente normativa della sua opera. All’epoca in cui S. Weil lavora in fabbrica, il Diritto del Lavoro è ancora balbettante e la disumanizzazione del lavoro nell’universo industriale è allucinante. La sua esperienza della subordinazione giuridica la induce ad affermare che...
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Spigolature in tema di subordinazione. Lo strano caso del sig. B.

Articolo scritto da:
Parole chiave: subordinazione
SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il fatto. — 3. Le «stranezze» del caso in esame. — 4. Il nucleo essenziale della sentenza. — 5. La vera «stranezza»: la giurisprudenza della Corte Costituzionale e le amnesie della dottrina.
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Cassazione, N.21646-9 Ottobre 2006

(Cassazione
N:21646 - 9 Ottobre 2006)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Monaci, P.M. Sepe – Petre B. (avv. Veneto) c. Ispec Puglia dell’Ing. A. Salzo & C. Sas (avv. Di Cagno). Cassa con rinvio Corte d’Appello 6 luglio-12 agosto 2004.

Note: Spigolature in tema di subordinazione. Lo strano caso del sig. B.
Parole chiave: subordinazione ::

Lavoro autonomo o subordinato – Indici del carattere subordinato – Eterodirezione – Dipendenza socio-economica – Importanza del risultato produttivo – Inserimento nell’impresa – Possesso di autonoma struttura organizzativa.

Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è determinante la sussistenza, o meno, del vincolo della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; l’entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro debbono essere rapportate sia alla natura delle prestazioni sia al ruolo del prestatore all’interno dell’impresa. Sono invece non significativi, assumendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, elementi quali la flessibilità d’orario di lavoro, la non continuità della presenza fisica in azienda, il fatto che il lavoratore svolga autonomamente la propria prestazione, il nomen iuris e dunque la denominazione...
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Rapporto di lavoro presso comunità religiose esercenti attività commerciali

La sentenza in commento afferma tre principi di diritto importanti, stabilendo che una comunità religiosa, oltre alle attività principali di culto o religiose possa svolgerne anche altre, ad esempio quelle di tipo alberghiero, sempre che rientrino nell’alveo delle attività accessorie, ma comunque “non sporadiche od occasionali”, il fine spirituale perseguito dall’ente religioso non impedisce l’attribuzione di una natura di impresa, in ordine ai servizi svolti. Infine, al portiere deve essere riconosciuta la retribuzione prevista per le mansioni svolte
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Corte di cassazione, N.17399-17 Agosto 2011

(Corte di cassazione
N:17399 - 17 Agosto 2011)

Sez. lav. – Pres. Lamorgese, Est. Tria, P.M. Cesqui (conf.) – T.G. (avv. Zicavo) c. Cgsmapb (avv. Marini). Cassa Corte d’Appello Roma 13 settembre 2007.

Note: Rapporto di lavoro presso comunità religiose esercenti attività commerciali

Lavoro subordinato – Subordinazione – Elementi costitutivi del rapporto – Retribuzione – Minimi salariali – Principio della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. – Criteri – Parametro della contrattazione collettiva di settore – Comunità religiose – Struttura alberghiera – Ccnl turismo – Si applica.

Le comunità appartenenti a ordini religiosi svolgono attività commerciale qualora, verso corrispettivo, accolgano ospiti. Pertanto, i lavoratori che svolgano attività all’interno di questa impresa alberghiera devono essere inquadrati nei contratti collettivi di riferimento, e non vanno considerati come collaboratori domestici.
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Lavoro a comando

Si critica la tesi che nega al lavoro intermittente senza obbligo di risposta la compatibilità con la subordinazione e con il diritto dei contratti. L’analisi di R. H. Coase è utilizzata per precisare i caratteri dell’impresa e del lavoro subordinato, muovendo dalla sua capacità di dar ragione delle categorie - impresa e lavoro - che informano il quinto libro del c.c.: l’imprenditore-datore di lavoro si sottrae ai costi del mercato acquisendo il diritto di disporre delle energie altrui con determinazioni unilaterali, nei limiti di legge e del contratto.
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Lavoro gratuito e subordinazione

1. — Premessa — Il Tribunale di Verona torna sull’annosa questione della compatibilità del vincolo di subordinazione ai sensi dell’art. 2094 cod. civ. e della sua compatibilità con la prestazione di lavoro a titolo gratuito. Nella disamina del caso sottopostogli il giudice di merito ribadisce alcuni princìpi, in verità, oramai, abbastanza consolidati in materia di lavoro gratuito. Secondo il giudice la prestazione di lavoro eseguita gratuitamente non può integrare una prestazione di lavoro subordinato in considerazione della essenzialità dell’elemento dell’onerosità. ...
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Tribunale Verona, N.-10 Giugno 2005

(Tribunale Verona
N: - 10 Giugno 2005)

Est. D. De Stefano – C. Gheller (avv.ti Balbi e Livatino) c. Radio Popolare S.C.R.L. (avv. Bucher).

Note: Lavoro gratuito e subordinazione

Lavoro – Lavoro giornalistico – Lavoro gratuito – Ammissibilità – Onere della prova a carico del beneficiario della prestazione – Necessità – Rapporto di lavoro subordinato o autonomo – Insussistenza.

Lo svolgimento di una prestazione di lavoro giornalistico non può escludere la configurabilità di una prestazione lavorativa a titolo gratuito, riconducibile a un rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa ovvero in vista di vantaggi indiretti che il prestatore intendeva trarre; di tale gratuità deve, peraltro, essere data prova rigorosa da parte del beneficiario della prestazione; tale prova non può consistere nella semplice inerzia del prestatore nel chiedere il compenso per la prestazione, ma deve essere desunta dall’originaria volontà delle parti nonché delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
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In tema di qualificazione del rapporto di lavoro

Le due sentenze riportate in epigrafe affrontano due aspetti connessi del processo di qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero la valenza solo residuale del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, nonché la sua attitudine – protraendosi nel tempo – a mutare il regime giuridico che lo contraddistingue.
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Corte di Cassazione, N.11589-12 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:11589 - 12 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Ravagnani, Est. Mammone, P.M. Fucci (parz. conf.) – Confezioni S. Spa (avv. De Arcangelis) c. A. N. (avv. Martire).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato :: qualificazione ::

Lavoro subordinato – In genere – Iniziale qualificazione data dalle parti – Rilevanza non assorbente – Comportamento posteriore delle parti – Rilevanza in funzione della interpretazione della volontà originaria – Sussistenza – Rilevanza anche per l’accertamento di un mutamento della qualificazione originaria del rapporto – Sussistenza.

Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale, però, non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza ai secondi.
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Corte di Cassazione, N.29000-10 Dicembre 2008

(Corte di Cassazione
N:29000 - 10 Dicembre 2008)

Pres. Sciarelli, Est. Bandini, P.M. Iannelli (conf.) – D. M. Srl (avv. Balletti) c. S. F. (avv. Sipala).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato ::

Lavoro subordinato – Autonomia o subordinazione (differenza tra) – In genere

Il cambiamento di veste del rapporto di lavoro, con il venir meno del vincolo di dipendenza, può avvenire anche se il contenuto della prestazione lavorativa resta identico; tuttavia, a dimostrazione dell’effettiva sostituzione del rapporto deve esserci un concreto mutamento delle modalità di svolgimento delle mansioni, conseguenza ovvia della fine dell’obbligo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro. In caso contrario, si presume che il rapporto sia proseguito col regime precedente e nient’affatto quelle, diverse, contemplate dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
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Gruppi di imprese, reti di imprese e codatorialità: una prospettiva comparata

Il saggio affronta il tema delle trasformazioni morfologiche dell’impresa, individuando i principali strumenti di ricomposizione utili, nella prospettiva del diritto del lavoro, a garantire la tutela dei diritti individuali e collettivi. L’analisi comparata si rivela particolarmente interessante in quanto dimostra come, sia nei sistemi di civil law sia in quelli di common law, siano all’opera vettori legislativi e giurisprudenziali volti a razionalizzare il fenomeno dell’articolazione/scomposizione dell’impresa, con conseguenze favorevoli per il diritto del lavoro.
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Gruppi di imprese, codatorialità e subordinazione

Il saggio, premessa l’esposizione del quadro di riferimento generale dell’impiego dei lavoratori nell’ambito dei gruppi di imprese, distingue un significato descrittivo e uno prescrittivo della definizione di «codatorialità». Esamina poi criticamente – alla luce della teoria della subordinazione – quelle tesi dottrinarie che ritengono che, nel caso di forte integrazione dei cicli produttivi (riconducibile alla tecnica dell’appalto, della subcommittenza, del franchising ecc.), l’impresa principale può essere considerata contitolare dei rapporti di lavoro dei dipendenti della subimpresa.
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