sindacato

P. Ichino, «A che cosa serve il sindacato? (Le follie di un sistema bloccato e la scommessa contro il declino)», Mondadori, 2005

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Parole chiave: sindacato
1. — Domande retoriche ai sindacati con un «gioco del se»— In un bel libro sulle funzioni del sindacato, scritto da Pietro Ichino con documentazione e soprattutto fantasia, si ripropone in modo forte il dubbio se i sindacati servono davvero, o almeno se servono i sindacati confederali e se servono i contratti collettivi nazionali, ché invece potrebbe essere più vantaggioso per i lavoratori trattare direttamente con le imprese o con organizzazioni aziendali. Il libro torna su questi vecchi dubbi con un affascinante «gioco del se», per dire che se ci fosse un’iniziativa imprenditoriale...
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Intervento

Dall'analisi della vicenda Fiat emerge che l’esasperazione del criterio della contrattazione separata ha portato, da un lato, all’idea che una singola azienda, purché sufficientemente forte sul mercato, possa emanciparsi anche dai vincoli che gli derivano dall’appartenenza a un'organizzazione datoriale più vasta (in specie Confindustria), per procedere sciolta da vincoli di sistema; dall’altra, alla convinzione di potere procedere alla selezione arbitraria dei contraenti sindacali, indipendentemente dal consenso che essi siano in grado di raccogliere. Un esempio è rinvenibile nell'utilizzo...
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Intervento

L'A. mette in luce i pro e i contro dell’accordo 28.6.2011. Da un lato, si riscontra positivamente la esplicita definizione della funzione del “tanto controverso” CCNL, quella cioè di ”garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale”; dall'altro, criticamente emerge l’assenza di regolamentazione della procedura di conclusione e dell'efficacia del CCNL basato sulla rappresentatività degli attori negoziali, come la mancanza di qualsiasi riferimento alla questione del referendum confermativo del CCNL
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Il lavoro sommerso e le scelte del sindacato

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Parole chiave: sindacato lavoro sommerso
In questo scritto l'autore, riassumendo le politiche governative in tema di lavoro sommerso degli ultimi anni, segnala come l’azione di contrasto debba avere carattere strutturale, mirando a sostenere il consolidamento delle impreseche operano legalmente e quindi la crescita di occupazione di qualità. Importante è il rilievo che le politiche di destrutturazione del mercatodel lavoro regolare aprono ampi spazi all’espansione del lavoro nero e irregolare.
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Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

L'ordinanze affronta l’annoso problema dell’esercizio del diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato, dettato dall’esigenza di contemperare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sancito dall’art. 21 Cost. - anche sul posto di lavoro, ai sensi dall’art. 1 St. lav. - e la libertà d’iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 Cost., con tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in capo al prestatore.
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Tribunale Ascoli Piceno ord., N.696-3 Luglio 2009

(Tribunale Ascoli Piceno ord.
N:696 - 3 Luglio 2009)

Est. Pocci – G. R. c. T. Spa.

Note: Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

Lavoro subordinato – Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro – Uso di espressioni esagerate e inopportune – Rivendicazione del ruolo sindacale – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Illegittimità – Insussistenza dell’intento di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.

Nell’esercizio del diritto di critica, allorché le espressioni utilizzate siano esagerate e inopportune, non giustificano l’irrogazione del licenziamento, se sono inserite in un contesto di rivendicazioni sindacali e della dignità degli stessi lavoratori e se non emerge alcuna volontà di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.
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Intervento

Il contributo si sofferma sui contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, dandone una lettura che valorizza le soluzioni date a problemi che da molti anni al centro del dibattito (la valutazione della rappresentatività sindacale, il rapporto tra contratto nazionale e aziendale, l’efficacia dei contratti aziendali). L’Autore analizza l’accordo nella classica prospettiva dell’ordinamento intersindacale, valutandone le ricadute nell’ordinamento giuridico. Viene poi effettuato un primo confronto con i contenuti dell’art. 8 del d.l. 138 del 2011.
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Il requisito della «nazionalità» delle associazioni sindacali e la legittimazione ad agire ex art. 28, legge n. 300/70

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Parole chiave: sindacato
Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta di nuovo, a pochi mesi di distanza da una pronuncia pressoché identica (Cass. 24 gennaio 2006, n. 1307, in Glav.,2006, 10, p. 40), il problema della legittimazione attiva ad agire ex art. 28, legge n. 300/70, chiarendo come debba essere interpretato il requisito della «nazionalità» delle associazioni sindacali. Come noto, la legittimazione al ricorso a tale forma di tutela è stata riservata dal legislatore «agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse» (art. 28, comma 1, legge n. 300/70).
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Cassazione, N.6429-23 Marzo 2006

(Cassazione
N:6429 - 23 Marzo 2006)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Fedeli (Diff.) – Fiat Auto Partecipazioni S.p.a. (avv.ti De Luca Tamajo, Perlini e Fontana) c. S.IN. COBAS – Sindacato Intercategoriale dei Comitati di Base (avv. Marziale).

Note: Il requisito della «nazionalità» delle associazioni sindacali e la legittimazione ad agire ex art. 28, legge n. 300/70
Parole chiave: sindacato ::

Repressione della condotta antisindacale – Legittimazione attiva – Attribuzione alle associazioni sindacali a diffusione nazionale e svolgenti un’attività di rappresentatività a livello nazionale – Necessità – Legittimazione delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300 del 1970 e delle rappresentanze sindacali unitarie – Esclusione.

Il sindacato nazionale il cui organismo locale è legittimato a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 è quello che non solo ha effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale, ma che svolge, altresì, in concreto un’attività sindacale (anche con riferimento al momento contrattuale) a livello nazionale; le rappresentanze sindacali aziendali, costituite in virtù dell’art. 19 della stessa legge n. 300 del 1970, e le rappresentanze sindacali unitarie, costituite in virtù dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, non sono invece legittimate, esclusivamente in quanto tali, a proporre il ricorso disciplinato dal citato art. 28. (1) (Massima non ufficiale)
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Il saggio costituisce un primo commento all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, analizzandone i contenuti e soffermandosi in particolare sugli aspetti collegati all’efficacia dei contratti aziendali “in deroga” sottoscritti da solo una parte delle sigle firmatarie del contratto collettivo nazionale. Il saggio si sofferma parimenti sul d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 che finisce per dettare una disciplina ampiamente derogatoria dei diritti dei lavoratori, in palese contrasto con l’obiettivo che el parti collettive si erano prefissate nel giugno 2011.
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