Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta di nuovo, a pochi mesi di distanza da una pronuncia pressoché identica (Cass. 24 gennaio 2006, n. 1307, in Glav.,2006, 10, p. 40), il problema della legittimazione attiva ad agire ex art. 28, legge n. 300/70, chiarendo come debba essere interpretato il requisito della «nazionalità» delle associazioni sindacali. Come noto, la legittimazione al ricorso a tale forma di tutela è stata riservata dal legislatore «agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse» (art. 28, comma 1, legge n. 300/70).

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