home page

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza del lavoro: esonero di responsabilità e rilevanza della condotta del lavoratore

La sentenza in commento affronta, ponendosi nell’alveo di consolidati orientamenti in materia di sicurezza sul lavoro ma anche con sicuri tratti di originalità, l’annoso problema della rilevanza della condotta del lavoratore nella causazione dell’infortunio.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di Cassazione, N.18107-21 Luglio 2008

(Corte di Cassazione
N:18107 - 21 Luglio 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Cuoco, P.M. Lo Voi (conf.) – P. A. (avv.ti Marzia e Bordone) c. Enel Distribuzione Spa (avv.ti Tartaglia e Ferrando). Corte d’Appello di Milano 24 marzo 2004.

Note: Sicurezza del lavoro: esonero di responsabilità e rilevanza della condotta del lavoratore

Sicurezza sul lavoro – Obblighi del datore di lavoro – Vigilanza sulla corretta esecuzione del lavoro – Rifiuto della prestazione pericolosa del lavoratore. Sicurezza sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro – Condotta abnorme del lavoratore e caso fortuito – Esclusione – Mancata vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori – Sussistenza.

L’osservanza delle prescrizioni per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro riferibili al datore di lavoro comprende, oltre all’adozione delle misure necessarie, anche il controllo che il lavoratore presti la propria collaborazione attuando il comportamento prescritto; l’informazione adeguata al lavoratore della necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, la verifica continua dell’effettiva attuazione del comportamento da parte dei dipendenti, nonché il dovere di rifiutare la prestazione del lavoratore che non osservi le disposizioni correttamente impartite sono condizioni essenziali per escludere la responsabilità del datore di lavoro.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Delega di funzioni e obbligo di vigilanza

(Corte di Cassazione
15 Dicembre 2008, n.29323)

Sez. lav. – Pres. Picone, Est. De Matteis, P.M. Finocchi Ghersi (conf.) – B. M. (avv. Ponte) c. Alcatel Italia Spa (avv. Manca). Corte d’Appello Brescia 6 novembre 2004.

Articolo scritto da:
Il caso deciso dalla sentenza in commento riguarda un caposquadra, che assommava le funzioni di responsabile della sicurezza, il quale, mentre era impegnato nella posa in opera di tubi, si poneva all’interno di una intercapedine usando come camminamento travi e tubi; il cedimento di uno di questi assi ne causa la caduta, facendolo precipitare per circa sette metri.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di tutelare l’integrità fisio-psichica dei dipendenti contro il rischio di aggressioni..

La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2087 cod. civ. quale norma a fattispecie aperta del sistema prevenzionistico — La questione oggetto del presente commento si incentra essenzialmente su una concezione ampia delle tutele disciplinate dall’art. 2087 cod. civ. a protezione della integrità psico-fisica del lavoratore.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale di Torino, N.2169-27 Marzo 2008

(Tribunale di Torino
N:2169 - 27 Marzo 2008)

Est. Lanza – C. L. (avv.ti Martino, Distasio) c. Autogrill Spa (avv. Lavizzari).

Note: Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di tutelare l’integrità fisio-psichica dei dipendenti contro il rischio di aggressioni..

Sicurezza sul lavoro – Obbligo di prevenzione dai rischi da rapine – Insufficienza di adeguate misure di tutela – Richiesta di astensione dalla prestazione lavorativa nei turni di lavoro oggetto di episodi criminosi – Ripartizione dell’onere della prova – Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza per l’attività criminosa di terzi – Sussistenza

L’art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro l’adozione e il mantenimento delle misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione dell’integrità psico-fisica in ambiente di lavoro e in costanza dello stesso tanto più in relazione alla frequenza assunta dalla attività criminosa di terzi rispetto a una certa attività; ciò a prescindere da criteri di fattibilità economica.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale di Torino, N.2282-27 Marzo 2008

(Tribunale di Torino
N:2282 - 27 Marzo 2008)

Est. Denaro – P. S. (avv.ti Martino, Distasio) c. Autogrill Spa (avv. Lavizzari).

Note: Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di tutelare l’integrità fisio-psichica dei dipendenti contro il rischio di aggressioni..

Sicurezza sul lavoro – Obbligo di prevenzione dai rischi da rapine – Insufficienza di adeguate misure di tutela – Richiesta di astensione dalla prestazione lavorativa nei turni di lavoro oggetto di episodi criminosi – Ripartizione dell’onere della prova – Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza per l’attività criminosa di terzi – Sussistenza.

L’art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro l’adozione e il mantenimento delle misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione dell’integrità psico-fisica in ambiente di lavoro e in costanza dello stesso tanto più in relazione alla frequenza assunta dalla attività criminosa di terzi rispetto a una certa attività; ciò a prescindere da criteri di fattibilità economica.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Considerazioni in tema di applicazionie dell'autotutela inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro

Atteso il carattere contrattuale dell'art. 2087 cod. civ., questa norma, insieme all'art. 44 del T.U. del 2008, svolge una essenziale funzione preventiva e consente l'astensione legittima del lavoratore dallo svolgimento della prestazione in condizioni di pericolo. Tale astensione può essere ritenuta una applicazione dell'art. 1460 cod. civ., secondo cui, se una delle parti del rapporto sinallagmatico non adempie alle proprie obbligazioni, comprese quelle che compongono il dovere di sicurezza, l'altra è legittimata a non eseguire la propria prestazione.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte Appello Torino, N.127-15 Febbraio 2011

(Corte Appello Torino
N:127 - 15 Febbraio 2011)

Pres. Girolami, Est. Milani - A.A. D'A. et al. (avv.ti Chiodo, Pellerito) c. Fiat Gruoup Automobiles Spa (avv.ti Bonamico, Ropolo) Rif. Tribunale Torini 1° dicembre 2009

Note: Considerazioni in tema di applicazionie dell'autotutela inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza su lavoro - Art. 2087 cod civ. - Art. 44 T.U. n. 81/2008 - Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato - Astensione/rifiuto di prestazione lavorativa - Dirito a non subire pregiudizio - Garanzia retributiva - Susiste - Violazione dovere di sicurezza - Eccezione di inadempimento

Il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nel caso di pericolo grave e immediato, senza alcuna conseguenza né pregiudizio, con la conservazione della garanzia retributiva, rientra nel regime di autotutela del lavoratore, che può allontanarsi dal luogo di lavoro o rifiutare di continuare a svolgere le proprie mansioni fintantoché il pericolo non sia cessato. Tale diritto discende dalla natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro e configura una speciale forma di eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. Il datore di lavoro, nel caso in cui si verifichi tale situazione, ed essa sia a lui imputabile, non è liberato dall’obbligazione inerente la corresponsione della retribuzione.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Sull'obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione

La sentenza in commento fa riferimento a un infortunio occorso a un autotrasportatore nel corso delle fasi di riempimento di un’autocisterna con olio combustibile; l’operazione di trasferimento del carburante era stata effettuata a cura dei dipendenti di altra impresa, secondo modalità tecniche disposte dal committente, pro-prietario dell’oleodotto.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di Cassazione, N.45-7 Gennaio 2009

(Corte di Cassazione
N:45 - 7 Gennaio 2009)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. De Matteis, P.M. Riello (diff.) – B. G. (avv. Pernazza) c. S. P. (avv. Nappi). Corte d’Appello di Torino 4 aprile 2005.

Note: Sull'obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione
Parole chiave: sicurezza sul lavoro ::

Sicurezza sul lavoro – Art. 2087 cod. civ. – Responsabilità del datore di lavoro – Danno differenziale – Lavoratori di più imprese operanti sul medesimo teatro lavorativo – Attività lavorativa prestata al di fuori del dominio diretto del datore di lavoro.

Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., a informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

In tema di omicidio di una guardia giurata in servizio presso una banca

(Corte di cassazione
9 Mag 2011, n.10097)

Sez. III civ. – Pres. Preden, Est. Chiarini, P.M. Russo (conf.) – Ivlnl Srl (avv.ti Ferraro F. e Ferraro G.), Bpa Spa (avv. Sabbatino) e Ma Spa c. S.A. (avv.ti Romanelli e Muto). Conf. Corte d’Appello Napoli 30 dicembre 2005.

Articolo scritto da:
Il caso commentato dall’autore riguarda l’omicidio, a seguito di rapina, di una guardia giurata in servizio di piantonamento per il quale la Suprema Corte ha riconosciuto, a carico del datore di lavoro e dell’istituto di credito committente, l’obbligo di risarcimento del danno patito dai superstiti. L’autore, nel commentare la sentenza, esamina la tematica della responsabilità del datore di lavoro e del committente per i danni conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tutela e sicurezza del lavoro tra centro e periferia: la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il saggio prende in esame la complessa questione del riparto di competenze tra Stato e Regioni alla luce del Titolo V della Costituzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il riparto di competenze tra centro e periferia è stato oggetto di una limitata analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza, che si sono concentrate in particolare sulla disciplina del mercato del lavoro. L’Autore descrive un sistema multilivello, caratterizzato dalla compresenza di fonti nazionali e regionali, della contrattazione collettiva, nonché di codici di condotta.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati