sanzione

Il danno da discriminazioni tra risarcimento e sanzione civile

Il saggio è dedicato al tema del sistema dei rimedi, e, in particolare, alle diverse forme di tutela risarcitoria prevista per le discriminazioni di genere e per le altre forme di discriminazioni. L’A. fa osservare come il processo interpretativo sia complicato dalla difficoltà di fare appello al sistema, e, quindi, all’interpretazione sistematica, a fronte di interventi legislativi succedutisi nel tempo e che fanno riferimento a modelli processuali notevolmente differenti tra di loro, a diversi giudici competenti a conoscere dei rimedi, a diverse forme di tutela.
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Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Le 2 pronunce affermano l’inapplicabilità alle fattispecie concrete dell’art. 4-bis, d.lgs. 368/01. L’A. concorda con la soluzione adottata da Cass. 26935/08, in quanto, nella specie, il contratto a termine era stato stipulato nella vigenza del precedente quadro normativo e, pertanto, non sussisteva alcuna violazione degli art. 1, 2, 4, d.lgs. 368/01, unico presupposto di applicazione dell’art. 4-bis. Viene criticata, invece, la soluzione adottata dal Trib. di Foggia con la sentenza del 10.3.09.
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Tribunale Foggia, N.6107-10 Marzo 2009

(Tribunale Foggia
N:6107 - 10 Marzo 2009)

Est. Colucci – C. M. R. A. (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv. Maresca).

Note: Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Contratto a termine – Apposizione del termine in attuazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 – Inapplicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per insussistenza violazione art. 2, comma 1-bis – Interpretazione dell’art. 2, comma 1-bis, secondo i princìpi del diritto comunitario – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Conseguente illegittimità della clausola di apposizione del termine per mancata indicazione della causale ex art. 1 – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto.

Se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, non vi è violazione di tale norma e quindi non si applica l’art. 4-bis del decreto stesso. L’art. 2, comma 1-bis, va interpretato alla luce del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale. I princìpi del diritto comunitario impongono – a modifica dell’interpretazione adottata in precedenti sentenze – di qualificare tale norma quale disciplina complementare e non alternativa rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Pertanto, anche le «imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste» devono giustificare l’apposizione del termine secondo quanto previsto dall’art. 1.
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Gli insegnanti precari nella pubblica amministrazione: stabilizzazione o risarcimento del danno?

L’A., ripercorrendo le vie giurisprudenziali createsi in materia di sanzioni contro l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine nella p.a., si interroga sulla adeguatezza delle soluzioni sanzionatorie prospettate, ed è giunto a giustificare la prevalenza della soluzione sanzionatoria rispetto a quella della stabilizzazione, anche in considerazione dei principi normativi comunitari e nazionali. Con la precisazione che il risarcimento del danno deve essere basato su parametri certi: il lavoratore – che non può essere reintegrato - avrà diritto al risarcimento secondo i criteri dell'art. 18 St.
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Tribunale Roma, N.7641-28 Aprile 2011

(Tribunale Roma
N:7641 - 28 Aprile 2011)

Est. Luna - XXX (avv. Naso) c. ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio (avv. Cesarino)

Note: Gli insegnanti precari nella pubblica amministrazione: stabilizzazione o risarcimento del danno?
Parole chiave: scuola :: contratto a termine ::

Contratto a termine - Comparto Scuola - Illegittimità della rinnovazione dei contratti a termine - Sanzione della conversionedel contratto - Non sussiste - Diritto al riarcimento del danno - Sussiste

Nell’ipotesi di illegittima e reiterata stipulazione di contratti a termine alle dipendenze della p. a., il risarcimento danni previsto dall’art. 36 d.lgs. n. 165/01, ritenuto conforme ai caratteri individuati dalla Corte di Giustizia, comporta che al lavoratore illegittimamente assunto a termine spetti un risarcimento che insieme sia un adeguato ristoro del danno costituito dall’impossibilità di fruire di un’occupazione stabile alle dipendenze della pubblica amministrazione e, al tempo stesso, costituisca una valida misura dissuasiva contro l’abusivo ricorso alle assunzioni a termine
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