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Condotta antisindacale e "infelici coincidenze": distacco illegittimo durante il rinnovo del contratto aziendale

La Sezione lavoro del Tribunale di Ravenna ha sanzionato la condotta antisindacale del gruppo industriale Marcegaglia s.p.a. che si è concretizzata in illecita interposizione di manodopera attraverso lavoratori distaccati illegittimamente da altra società al solo scopo di alterare e condizionare le trattative sindacali per la stipula di un accordo aziendale con deroghe peggiorative per il nuovo personale da assumere.
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Tribunale Ravenna decr., N.354-3 Giugno 2011

(Tribunale Ravenna decr.
N:354 - 3 Giugno 2011)

Pres. Est. Riverso – Fiom/Cgil (avv.ti Miscione e Casadio) c. Marcegaglia s.p.a. (avv.ti Cellarosi, Giustiniani, Negri e Muzina).

Note: Condotta antisindacale e "infelici coincidenze": distacco illegittimo durante il rinnovo del contratto aziendale
Parole chiave: distacco :: interposizione :: accordo :: deroga :: salario :: ingresso ::

Distacco – Illecita interposizione – Accordo aziendale in deroga – Salario d’ingresso – Lavoratori neoassunti – Condotta antisindacale – Sussistenza

Ha natura antisindacale la condotta di un gruppo industriale che, attraverso un’illecita interposizione di manodopera, mascherata da formale distacco, utilizza i lavoratori, assunti ad hoc da una diversa società appositamente costituita, al solo scopo di alterare e condizionare le trattative sindacali finalizzate alla stipula di un accordo aziendale peggiorativo dei trattamenti economici e normativi per il nuovo personale
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