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risarcibilità iure successionis

Danno biologico, decesso istantaneo e risarcibilità iure successionis

1. — La nozione di danno biologico — Il danno biologico è quella menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore dell’uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (Cass. n. 7101 del 1990; Cass., Sez. lav., n. 5033 del 1988; Cass. n. 2883 del 1988). ...
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Cassazione, N.517-13 Gennaio 2006

(Cassazione
N:517 - 13 Gennaio 2006)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. De Renzis, P.M. Matera (diff.) – P. A., P. C. (avv. ti Rinaldi, Mobilio) c. D. G., M. M. (avv. ti Torre, Allegro). Cassa con rinvio, Corte d’App. Salerno, 17 Ottobre 2001.

Note: Danno biologico, decesso istantaneo e risarcibilità iure successionis

Il danno biologico – Risarcibilità iure successionis – Condizioni – Liquidazione – Criteri.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendone rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell’effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto.
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