revoca

Consigliere nazionale di parità e rapporto (inesistente) di fiducia col governo

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso della ex Consigliera nazionale di parità avverso il provvedimento di revoca della nomina da parte del Governo nell’esercizio del potere ad esso attribuito dall’art. 6, l. n. 145/02; il Tar, nel rigettare il ricorso, ha accolto la linea difensiva ministeriale circa la sussistenza del carattere fiduciario della nomina della Consigliera da parte del Ministro.
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Tar Lazio Sez. III-bis, N.5780-18 Giugno 2009

(Tar Lazio Sez. III-bis
N:5780 - 18 Giugno 2009)

Pres. Speranza; Est. Brandileone – Guarriello (avv.ti Di Nitto, Torchia) c. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Servidori.

Note: Consigliere nazionale di parità e rapporto (inesistente) di fiducia col governo

Parità uomo-donna – Consigliera nazionale di parità – Nomina effettuata dal governo nel mese precedente lo scioglimento anticipato della XV legislatura – Revoca per «mancanza di sintonia» con gli indirizzi politici del governo insediatosi all’inizio della XVI legislatura – Legittimità.

È legittimo il provvedimento col quale il governo insediatosi all’inizio della XVI legislatura abbia revocato la Consigliera nazionale di parità nominata dal precedente governo nel mese antecedente lo scioglimento anticipato della XV legislatura, ove la Consigliera abbia dimostrato «mancanza di sintonia» rispetto agli indirizzi politici del nuovo governo in materia di politiche per la parità e le pari opportunità uomo-donna
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Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?

Il commento è inteso a valutare se e quanto la qualificazione, ad opera del Consiglio di Stato, della Civit come autorità indipendente e del Consigliere di parità come organo meramente burocratico corrispondano alle funzioni dell’una e dell’altro. Il commento cerca, altresì, di individuare le incoerenze che il legislatore dovrebbe eliminare dall’attuale disciplina dei due organismi, per far sì che la loro posizione nell’assetto della P. A. risulti congruente con le prerogative che le norme assegnano a ciascuno di essi.
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Consiglio di Stato, Sezione VI, N.5031-29 Luglio 2010

(Consiglio di Stato, Sezione VI
N:5031 - 29 Luglio 2010)

Pres. Varrone, Est. Colombati - Guarriello (Avv. Masini) c. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e Ministero per le Pari Opportunità (Avv. Stato Grumetto), Servidori. Rigetta appello verso Tar Lazio 18 giugno 2009, n. 5780, Sezione III-bis

Note: Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?
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Parità uomo-donna – Consigliera nazionale di parità – Nomina effettuata dal Ministro del lavoro nel mese precedente lo scioglimento anticipato della legislatura – Revoca a opera del ministro del Lavoro del nuovo governo – Legittimità

È legittimo il provvedimento di revoca (da intendersi come «non conferma») della Consigliera nazionale di parità, adottato dal ministro del Lavoro succeduto a quello che l’aveva nominata nel periodo immediatamente precedente l’insediamento del nuovo governo (nella specie, è stato ritenuto irrilevante che la revoca fosse stata espressamente motivata con la «mancanza di sintonia» della Consigliera di parità rispetto agli indirizzi politici del nuovo governo in materia di politiche per la parità uomo-donna, atteso che la «non conferma» non era soggetta, secondo le regole dello spoils system, ad alcuna motivazione)
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Consiglio di Stato, Sezione I, parere, N.1081-22 Marzo 2010

(Consiglio di Stato, Sezione I, parere
N:1081 - 22 Marzo 2010)

Pres. de Lise, Est. Torsello – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche

Note: Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?

Lavoro pubblico – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) – Natura di «autorità amministrativa indipendente» – Effetti – Esclusione dall’ambito delle «amministrazioni pubbliche» cui si applicano le norme in materia di lavoro pubblico e le altre che a esse fanno riferimento per definire il proprio ambito di applicazione.

La Civit ha natura di autorità amministrativa indipendente e non rientra nell’ambito delle «amministrazioni pubbliche» cui si riferiscono a) l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01, per individuare le amministrazioni e gli enti pubblici cui si applica la disciplina del lavoro pubblico e b) le norme che fanno riferimento all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165 – come quelle in materia di locazione degli immobili da adibire a pubblici uffici – per definire il proprio ambito di applicazione
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La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

L’art. 16 l. 183/10, nel prevedere la revoca unilaterale dei provvedimenti di concessione del part time solleva dubbi in ordine al diritto interno e al diritto UE. Quanto al primo aspetto si ritiene che il rispetto dei principi di correttezza e buona fede contenuti nel disposto normativo implichino la manifestazione esplicita delle ragioni alla base della ri-trasformazione del rapporto così da consentire al lav. di ‘valutare’ la non arbitrarietà della scelta del datore.
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Tribunale Firenze ord., N.20001-31 Gennaio 2011

(Tribunale Firenze ord.
N:20001 - 31 Gennaio 2011)

Est. Taiti - S.M. (avv. Macciotta) c. Ministero della Giustizia (avv.ti dello Stato Cortigiani e Goggioli)

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Sospensione - Provvedimento di urgenza - Sussistenza

L’art. 16, l. n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che si sostanziano nella esausti-va motivazione delle ragioni alla base del procedimento di riconversione
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Tribunale Firenze ord., N.653-7 Marzo 2011

(Tribunale Firenze ord.
N:653 - 7 Marzo 2011)

Est. Taiti - S.M. (avv. Macciotta) c. Ministero della Giustizia (avv.ti dello Stato Cortigiani e Goggioli)

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Reclamo - Revoca ordinanza - Provvedimento di urgenza – Insussistenza

L’art. 16, legge n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto solo sostanziale dei principi di correttezza e buona fede, non richiedendo un particolare obbligo di motivazione formale delle ragioni alla base del procedimento di riconversione
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Tribunale Trento ord., N.216-4 Mag 2013

(Tribunale Trento ord.
N:216 - 4 Mag 2013)

Est. Beghini - M.T. c. Mnistero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

YYY
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Tribunale Trento ord., N.323-16 Giugno 2011

(Tribunale Trento ord.
N:323 - 16 Giugno 2011)

Est. Ancona - M.T. c. Ministero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

YYY
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