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ramo d'azienda

Il ramo d’azienda e gli indici di genuinità del trasferimento

Il caso in esame verte in materia di illegittimità del trasferimento di ramo aziendale secondo il dettato di cui all’art. 2112 cod. civ. Come noto detta disposizione, più volte modificata anche in epoca recente, disciplina il fenomeno dell’esternalizzazione produttiva di parti aziendali, statuendo, fra l’altro, che la parallela cessione dei contratti di lavoro degli occupati nel comparto trasferito non richiede il consenso del lavoratore ceduto, con ciò ponendo in essere una rilevante deroga rispetto alle più generali norme codicistiche di cui agli artt. 1406 ss. cod. civ.
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TRibunale La Spezia, N.579-14 Ottobre 2008

(TRibunale La Spezia
N:579 - 14 Ottobre 2008)

UNALE LA SPEZIA, 14 ottobre 2008, Sez. lav. – Giudice Panico – C. E. e al. (avv.ti Lamma, Bordigoni) c. Acam Spa, Acam Impianti e Reti Srl (avv.ti Nanni, Benifei)

Note: Il ramo d’azienda e gli indici di genuinità del trasferimento

Trasferimento ramo d’azienda – Nozione – Art. 2112 cod. civ. – Illegittimità – Requisiti di autonomia e preesistenza del ramo – Indici di genuinità del trasferimento – Rilevanza probatoria – Trasferimento fraudolento

Non costituisce autonomo ramo aziendale un reparto in cui non si realizza un’attività finale dell’azienda ma una mera attività strumentale o ausiliaria del più generale core business aziendale. La modifica dell’art. 2112 cod. civ. operata dal d.lgs. n. 276/03 non muta, infatti, i requisiti di autonomia e di preesistenza del complesso trasferito, necessari perché possa legittimamente realizzarsi il trasferimento. Ai fini dell’indagine in ordine alla non autenticità del ramo possono assumere rilievo probatorio talune circostanze concrete quali l’assenza, nell’oggetto sociale dell’azienda cedente, dell’indicazione dell’attività specificatamente esercitata dal comparto che si intende trasferire, l’eterogeneità e non circoscrivibilità delle attività nello stesso esercitate.
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