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pubblico impiego

Le mansioni superiori nel rapporto di lavoro privato e nel pubblico impiego

1. — Premessa — L’interessante sentenza in commento permette di analizzare le differenze di trattamento normativo nel lavoro privato e nell’impiego pubblico in tema di adibizioni a mansioni superiori. Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, l’espletamento da parte del pubblico impiegato di mansioni non corrispondenti a quelle di appartenenza non incide sull’inquadramento del lavoratore o sull’assegnazione di incarichi di direzione.
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Tribunale Ancona, N.-6 Luglio 2006

(Tribunale Ancona
N: - 6 Luglio 2006)

Sez. lav. – G.U. De Antoniis – Papi (avv.ti Medici, Gabrielli) c. Comunità Montana dell’Esino-Frasassi, in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti G. Ranci, A. Ranci).

Note: Le mansioni superiori nel rapporto di lavoro privato e nel pubblico impiego

Mansioni superiori – Pubblico dipendente – Differenze retributive.

L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. L’assegnazione a mansioni superiori deve avvenire in presenza di un incarico formale e di un posto vacante in pianta organica: in tal caso non viene pregiudicato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico previsto per la qualifica superiore espletata. (1)
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Modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e patto di prova nel pubblico impiego

1. — Premessa — La questione generante la sentenza in commento è, sotto più punti di vista, abbastanza complessa. La complessità emerge sin nella fase iniziale della lite e persiste in quella finale; essa è anzitutto addebitabile alla particolare fattispecie integrata dai fatti, da cui scaturisce la pluralità dei soggetti coinvolti e i relativi ricorsi e contro-ricorsi: trattasi, infatti, di un caso di mobilità volontaria nel pubblico impiego. ...
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Cassazione, N.26420-12 Dicembre 2006

(Cassazione
N:26420 - 12 Dicembre 2006)

Ss.Uu. – Pres. Nicastro, Est. De Matteis, P.M. Palmieri (concl. diff.) – I ricorso M. P. (avv.ti Maresca e Pedrazzoli) c. Comune di Trenzano (avv.ti Morsillo e Lascioli), nonché c. Comune di Roccabianca. II ricorso Comune di Trenzano (avv.ti Morsillo e Lascioli) c. Comune di Roccabianca, M. P. III ricorso Comune di Roccabianca (avv.ti Giuffrè e Monegatti) c. M. P., Comune di Trenzano. Cassa App. Bologna 28 novembre 2003.

Note: Modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e patto di prova nel pubblico impiego

Mobilità volontaria – Cessione del contratto – Rifiuto del patto di prova e illegittimo licenziamento – Giurisdizione.

La mobilità volontaria prevista dall’art. 33 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato da ultimo dall’art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui è illegittima la pretesa di un nuovo patto di prova nell’amministrazione ad quem, ove il patto di prova sia stato già superato nell’amministrazione a quo. (1)
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Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore (non solo) pubblico

Le diverse questioni interpretative collegate all’art. 33, comma 5, della Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) acquisiscono una fisionomia più chiara e precisa con la pubblicazione della sentenza in epigrafe.
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Corte di Cassazione, N.7945-7 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:7945 - 7 Marzo 2008)

Ss.Uu. civ. – Pres. Carbone, Est. Vidiri, P.M. Iannelli – Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate c. D. L., B. A., A. A.

Note: Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore (non solo) pubblico

Lavoro pubblico – Diritto alla scelta e al mantenimento della sede di lavoro ex art. 33, comma 5, legge n. 104/92 – Requisiti espressamente previsti dalla legge – Continuità dell’assistenza prestata a congiunto disabile – Requisiti ulteriori – Interpretazione dell’inciso «ove possibile » – Verifica di compatibilità con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro – Rilevanza dell’interesse comune.

Alla stregua della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale – il suo esercizio finisca per ledere in ...
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Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro

La giurisprudenza di legittimità si è già ripetutamente pronunciata sulle conseguenze della nullità e/o inefficacia del licenziamento di un dirigente, sia pure irrogato per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale
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Corte costituzionale, N.351-24 Ottobre 2008

(Corte costituzionale
N:351 - 24 Ottobre 2008)

Pres. Flick, Est. S. Cassese – F. C. (avv.ti Castello e De Santis) e P. G. (avv. Russo Valentini) c. Regione Lazio e al.

Note: Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro

Lavoro pubblico – Dirigenti – Art. 1, commi 1 e 2, legge Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 – Disposizioni concernenti cariche e organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti secondo norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale – Questione fondata con riferimento all’art. 97 Cost. Lavoro pubblico – Dirigenti – Licenziamento – Poteri della pubblica amministrazione – Limiti – Buon andamento – Imparzialità. Lavoro pubblico – Dirigenti – Incarichi – Automatica cessazione – Illegittimità – Giusto procedimento. Lavoro pubblico – Spoils system – Risarcimento del danno – Maggiore onere p.a.

Sono illegittime per contrasto con l’art. 97 Cost. le norme dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 8/2007 nella parte in cui le disposizioni impugnate escludono l’obbligatoria reintegrazione del dirigente che sia automaticamente decaduto dall’incarico in base a una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
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Corte di Cassazione, N.3677-16 Febbraio 2009

(Corte di Cassazione
N:3677 - 16 Febbraio 2009)

Ss.Uu. – Pres. Prestipino, Est. La Terza, P.M. Martone (parz. diff.) – Comune di Limbiate (avv. Valentini) c. XY (avv.ti Fontana e Moshi).

Note: Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro
Parole chiave: lavoro pubblico ::

Lavoro pubblico – Dirigenti – Rapporto – Privatizzazione – Giurisdizione – Sdoppiamento – Conseguenze. Lavoro pubblico – Enti locali – Incarichi dirigenziali – Revoca – Illegittimità – Reintegrazione nelle funzioni – Giurisdizione dell’Ago.

Il legislatore della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha introdotto la giurisdizione esclusiva in capo al giudice ordinario, alla stregua di quanto previsto precedentemente in capo al giudice amministrativo: di tal che, dallo sdoppiamento di attribuzione tra giudice del provvedimento e giudice dell’atto di gestione, possono determinarsi conseguenze lesive per il dirigente in virtù dell’atto generale di organizzazione sia ex se, sia in quanto presupposto illegittimo per l’assunzione dell’atto paritetico.
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