home page

procedimento disciplinare

Libera recedibilità e procedimento disciplinare

La sentenza in commento si inserisce nel dibattito, sopito ma non chiuso, inerente l’applicabilità del procedimento disciplinare, ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori, all’area della libera recedibilità. È noto come con quest’ultima espressione si intenda quell’area esclusa dall’applicazione della disciplina prevista in materia di licenziamenti individuali. In virtù di tale esclusione (art. 10, legge n. 604/66; art. 4, legge n. 108/90; art. 4, comma 8, legge n. 91/81) infatti, le categorie dei dirigenti, dei domestici, degli atleti professionisti, dei lavoratori ultrasessantenni,...
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte d’Appello di Roma, N.-6 Mag 2005

(Corte d’Appello di Roma
N: - 6 Mag 2005)

Note: Libera recedibilità e procedimento disciplinare

Lavoro subordinato – Assunzione in prova di soggetto invalido obbligatoriamente avviato – Recesso unilaterale – Libera recedibiltà – Applicazione garanzie art. 7, legge n. 300/70 – Esclusione.

Nell’ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato, il recesso dell’imprenditore durante il periodo di prova è esercitabile ad nutum ed è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale. Ne consegue che nemmeno la procedura di garanzia concernente le contestazioni disciplinari trova applicazione.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore

L'Autore analizza la sentenza della Corte di Cassazione n. 18772/12 la quale, in tema di tempestività del licenziamento si richiama all'orientamento maggioritario che ritiene la tempestività funzionale alla garanzia del diritto di difesa del lavoratore. La Suprema Corte, inoltre ribadisce che è possibile l’esercizio dello ius variandi fintanto venga preservata l’equivalenza delle mansioni assegnate, e precisa, altresì, il significato da attribuire al concetto di equivalenza.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

, N.18772-14 Settembre 2011

(
N:18772 - 14 Settembre 2011)

14 settembre 2011, n. 18772, Sez. lav., ord. – Pres. Lamorgese, Est. Tricomi, P.M. Sepe (parz. diff.) – B.F. (avv.ti Calabrò, Pennisi) c. S.T. Microelectronics Srl (avv.ti Andronico, Antonini). Parz. diff. Corte d’Appello Catania 29 dicembre 2007

Note: Immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore

Procedimento disciplinare – Principio dell’immediatezza della contestazione – Diritto di difesa del lavoratore – Tempestività del recesso – Necessità – Licenziamento disciplinare – Illegittimità. Mansioni e qualifica – Ius variandi – Mansioni equivalenti – Demansionamento – Danno da dequalificazione

La Suprema Corte torna a pronunciarsi su immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore. La contestazione dell’addebito disciplinare deve essere immediata. Tale principio ha la finalità di garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore, sancito dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Inoltre, l’immediatezza è l’elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro nel licenziamento per giusta causa. In merito al danno da demansionamento, per esercizio illegittimo dello ius variandi, esso sussiste anche quando vi è una formale, ma non sostanziale, equivalenza delle mansioni.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa