Con la decisione in commento, la Sezione fallimentare del Tribunale di
Bologna riconosce al credito insinuato nel fallimento dalle organizzazioni sindacali,
per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza di
«delega sindacale», il privilegio che assiste, a norma dell’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.,
i crediti retributivi.
Prima di pervenire a tale conclusione, d’indubbia rilevanza pratica, il giudice
fallimentare indugia, con completezza d’argomenti e inconsueta chiarezza

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