Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di
servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del
2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine
nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto
con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione
a tempo indeterminato.
L’art. 2, comma 1-bis, si pone in contrasto con la clausola n. 8, punto 3,
dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 anche in ipotesi di
un unico contratto a termine visto che la tipologia acausale – sebbene introdotta
dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e, quindi, successivamente alla
trasposizione propriamente detta (intervenuta con il d.lgs. 368/01) – è, da
un lato, pacificamente collegata con l’applicazione dell’Accordo quadro, nella
misura in cui è andata a «completare» e a «modificare» le norme nazionali già
adottate [vedi sentenza Mangold (punto 51)], e,
dall’altro, non risulta diretta ad applicare un altro obiettivo distinto da quello
di applicare l’Accordo quadro [vedi sentenza Mangold (punti 52 e 53)].