Concorrenza (patto di non) – Art. 2125 cod. civ. – Limiti di oggetto,
luogo e territorio – Eccessiva ampiezza del patto – Congruità del
compenso – Nullità.
Ai sensi dell’art. 2125 cod. civ., il patto di non concorrenza può riguardare
qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro
e non deve limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto.
Esso deve tuttavia ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale, in ragione
del tipo di attività vietata e della sua estensione territoriale, da comprimere
eccessivamente la libertà della capacità lavorativa del lavoratore e non sia
stato stabilito un compenso adeguato al sacrificio del lavoratore