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patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza tra orientamenti giurisprudenziali e nuove esigenze di mercato

L'Autrice
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Corte Appello Torino, N.542-12 Giugno 2009

(Corte Appello Torino
N:542 - 12 Giugno 2009)

Pres. Sanlorenzo, Est. Milani – M. D. I. Srl (avv. Dirutigliano, avv. Favalli, avv. Trifirò) c. M. S. (avv. Ponassi, avv. Antonucci). Rif. parz. Tribunale Novara 26 giugno 2007.

Note: Il patto di non concorrenza tra orientamenti giurisprudenziali e nuove esigenze di mercato

Concorrenza (patto di non) – Art. 2125 cod. civ. – Limiti di oggetto, luogo e territorio – Eccessiva ampiezza del patto – Congruità del compenso – Nullità.

Ai sensi dell’art. 2125 cod. civ., il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso deve tuttavia ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale, in ragione del tipo di attività vietata e della sua estensione territoriale, da comprimere eccessivamente la libertà della capacità lavorativa del lavoratore e non sia stato stabilito un compenso adeguato al sacrificio del lavoratore
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