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onere della prova

L’onere della prova del danno da dequalificazione può essere assolto anche per presunzioni

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, torna nuovamente sullo spinoso problema del danno, o, meglio, dei danni, derivanti al prestatore di lavoro che subisca una dequalificazione professionale, a seguito di un’illegittima adibizione a mansioni non equivalenti alle ultime effettivamente svolte, in violazione dell’art. 2103 cod. civ.
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Corte di Cassazione, N.7871-26 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:7871 - 26 Marzo 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Maiorano, P.M. Fuzio (Concl. Conf.) – Denso Thermal Systems Spa (avv. Gentilli) c. U. A. (avv.ti Bussa e Pini). Conf. Corte d’Appello di Torino n. 511/04.

Note: L’onere della prova del danno da dequalificazione può essere assolto anche per presunzioni

Mansioni e qualifiche – Art. 2103 cod. civ. – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori – Illegittimità – Risarcimento del danno da dequalificazione professionale (anche biologico ed esistenziale) – Onere incombente sul prestatore di lavoro subordinato – Ricorso alla prova per presunzioni – Ammissibilità.

Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti
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Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nel caso di specie si segnala per essersi discostata in maniera singolare dal prevalente giurisprudenziale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repéchage; orientamento, questo, secondo il quale il datore di lavoro ha l’onere di provare «l’impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza
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Corte di Cassazione, N.21579-13 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21579 - 13 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Bandini, P.M. Salvi – D. V. (avv.ti Abati, Sotgiu) c. La Rosa Dei Venti Srl (avv.ti Longheu, Tirelli). Diff. Corte d’Appello Cagliari 27 giugno 2005.

Note: Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Consenso del lavoratore – Legittimità – Conservazione del posto di lavoro – Onere della prova a carico del datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
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Licenziamento orale, dimissioni e onere della prova

(corte di Cassazione
8 Gennaio 2009, n.155)

Pres. Mercurio, Est. Nobile, P.M. Riello (conf.) – Spa Co. 3. Di. (avv.ti Della Chiesa D’Isasca, Scialpi) c. Ze. Yo. (avv. Bellotti). Corte d’Appello Firenze n. 1642/03.

Articolo scritto da:
L’evento che ha dato origine alla sentenza in commento, consiste nella risoluzione di un rapporto di lavoro diversamente prospettata dalle parti nel processo. Dal testo della sentenza si evince che «lo Ze. aveva dedotto di essere stato verbalmente allontanato dal posto di lavoro» e che «La società, dal canto suo, aveva sostenuto che, al contrario, era stato lo Ze. ad allontanarsi spontaneamente dal cantiere senza farvi più ritorno».
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