La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, torna nuovamente sullo spinoso
problema del danno, o, meglio, dei danni, derivanti al prestatore di lavoro che
subisca una dequalificazione professionale, a seguito di un’illegittima adibizione a
mansioni non equivalenti alle ultime effettivamente svolte, in violazione dell’art.
2103 cod. civ.

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