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obbligo di fedeltà

Violazione della normativa antiriciclaggio: la duplice posizione soggettiva non esclude la sanzionabilità del comportamento..

La sentenza in esame, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato dall’istituto bancario al sig. S. C. per violazione della normativa antiriciclaggio, offre un’importante spunto per riflettere sugli obblighi dei dipendenti bancari connessi al «rischio di riciclaggio».
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Tribunale Asti, N.354-31 Luglio 2007

(Tribunale Asti
N:354 - 31 Luglio 2007)

Est. Gibelli – S. C. (avv.ti Martino e Occhionero) c. Banca Bipop-Carire Spa filiale di Asti (avv.ti Benzi e Provera)

Note: Violazione della normativa antiriciclaggio: la duplice posizione soggettiva non esclude la sanzionabilità del comportamento..

Licenziamento individuale – Giusta causa – Insussistenza – Violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 3, legge 5 luglio 1991, n. 197 – Insussistenza – Scissione cliente/dipendente di un istituto di credito – Assenza di esplicita precisazione nella motivazione – Operazione di frazionamento di denaro contante – Divieto – Obbligo di fedeltà

È illegittimo il licenziamento inflitto a un «cliente/dipendente» di un istituto di credito che abbia posto in essere una serie di operazioni di deposito sul libretto nominativo attraverso la tecnica del frazionamento – in modo da sfuggire al divieto e al relativo obbligo di segnalazione imposto dalla normativa antiriciclaggio – per aver omesso l’istituto di precisare in modo esplicito, nella motivazione, che la contestazione era indirizzata al dipendente e non al cliente
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