La sentenza in esame risolve un’interessante questione relativa alla nullità del contratto
di somministrazione di manodopera, disciplinato dagli articoli 20 ss., d.lgs. n.
276/03, per carenze formali derivanti da insufficiente specificazione (nel contratto
commerciale tra agenzia di somministrazione e utilizzatore) delle causali che consentono
il ricorso a tale contratto.

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