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Maternità

La tutela della maternità nel parto prematuro: la Corte Costituzionale chiama, il legislatore non risponde

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Parole chiave: Maternità
1. — La fattispecie concreta — Con le ordinanze che si annotano, aventi a oggetto il medesimo caso concreto ed emesse a conclusione di due successivi procedimenti d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., i giudici palermitani affrontano il problema della decorrenza iniziale del diritto di fruire del congedo per maternità nell’ipotesi di parto prematuro di oltre due mesi rispetto alla data presunta del parto. Entrambe hanno riconosciuto la fondatezza dei ricorsi introduttivi rispettivamente proposti sotto il profilo del fumus, ma, mentre la prima ha ritenuto insussistente il periculum...
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Tribunale Palermo, N.-13 Luglio 2005

Lavoro (Rapporto) – Retribuzione in malattia, gravidanza, puerperio – Parto prematuro – Congedo di maternità – Decorrenza.

In ipotesi di parto prematuro di oltre due mesi, l’intero periodo di congedo di maternità (cinque mesi) decorre dalla data di dimissione del neonato dall’ospedale e di ingresso nella casa familiare.
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Il padre libero professionista dopo la sentenza Corte Cost. n. 385/2005

L’art. 70 del d.lgs. n. 151/2001, corretto nel 2003 dalla legge n. 289, scrive, regolando l’indennità di maternità per le libere professioniste, che alle stesse, «iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente Testo Unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa», e il successivo art. 72 estende il medesimo diritto alle situazioni di adozione e affido.
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Tribunale Firenze, N.-20 Giugno 2008

(Tribunale Firenze
N: - 20 Giugno 2008)

Pres. Muntoni – avv. F. (in proprio) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (avv.ti Lucani e Cecchetti).

Note: Il padre libero professionista dopo la sentenza Corte Cost. n. 385/2005

Maternità – Indennità – Estensione ai padri liberi 70, d.lgs. n. 151/2001, ex sentenza Corte Ammissibilità. Maternità – Cassa nazionale di previdenza e assistenza giuridica di fondazione di Diritto privato – Cumulo rivalutazione monetaria del credito maturato.

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, consente di riconoscere il diritto all’indennità di maternità anche al padre libero professionista in alternativa alla madre che decida di non avvalersene. La natura giuridica di fondazione di Diritto privato della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense esclude che al relativo credito sia applicabile la norma limitativa del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
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Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

L'articolo mette in luce due profili problematici: la discriminazione uomo-donna nella fase di accesso al lavoro permane ed è anzi amplificata dal ruolo dei nuovi soggetti operanti nell’intermediazione; le discriminazioni in caso di gravidanza si atteggiano in forme nuove che tendono a trarre alimento dalla stessa tutela della maternità secondo una logica datoriale che stravolge la ratio degli istituti spingendosi verso false interpretazioni dei contratti collettivi o della legge.
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Corte Appello Torino, N.564-14 Mag 2008

(Corte Appello Torino
N:564 - 14 Mag 2008)

Pres. Peyron, Est. Trafighet – Comune di Orbassano (avv. Bosco) c. R. D. (avv. Caffaratti) e c. L. C., Consigliera di parità della Provincia di Torino (avv. Caffaratti).

Note: Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

Discriminazioni – Discriminazioni di genere – Inquadramento – Computo del periodo di astensione obbligatoria per maternità ai fini della progressione di carriera – Diritto alla valutazione per il periodo lavorato – Mancata valutazione funzionale alla progressione – Violazione contrattuale – Comportamento discriminatorio

La mancata valutazione dell’attività della lavoratrice (perché in maternità per un periodo superiore al limite fissato arbitrariamente dall’amministrazione pubblica), valutazione nella specie funzionale al passaggio di carriera, ha determinato la violazione non solo della normativa contrattuale che prevede che i periodi di aspettativa per gravidanza e maternità obbligatoria siano considerati a tutti gli effetti quale servizio effettivamente prestato, ma anche della norma di cui all’art. 42, d.lgs. n. 198/2006, che al comma 2, punto a), prevede la possibilità di azioni positive per le pari opportunità e l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro per eliminare le disparità […] nella progressione di carriera.
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Tribunale Prato, N.263-21 Novembre 2007

(Tribunale Prato
N:263 - 21 Novembre 2007)

Giud. Rizzo – B. M., B. M., N. S. e, nella qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv.ti Rusconi e Valenti), C. R., G. S., G. E., L. A., L. L. F., M. E., P. C., S. D., M. C. e, in qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv. Bologni) c. Cariprato Spa (avv.ti Papaleoni e Cappellini).

Note: Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

Discriminazioni – Discriminazioni di genere – Accertamento progressione automatica di carriera – Accertamento riconoscimento periodi di astensione facoltativa ai fini dell’anzianità – Retribuzione – Azione collettiva di discriminazione ex art. 4, legge n. 125/1991.

La condotta assunta dalla società convenuta (mancato riconoscimento dei periodi di astensione facoltativa quali periodi utili al computo dell’anzianità richiesta ai fini della progressione automatica di carriera e dei relativi benefìci economici) si risolve in una discriminazione indiretta ai sensi del comma 2 dell’art. 4, legge n. 125/1991. Le ricorrenti, quali fruitrici della tutela loro apprestata dall’art. 7, legge n. 1204/1971, sono state oggetto di una discriminazione in ragione del sesso, con la conseguenza che le loro carriere dovranno essere ricostruite computando nell’anzianità di servizio utile ai fini della progressione automatica (di cui all’art. 10 Ccnl Acri del 19 dicembre 1994) anche i periodi di astensione facoltativa per maternità
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Tribunale Firenze, Sez. I pen., N.2926-10 Dicembre 2007

(Tribunale Firenze, Sez. I pen.
N:2926 - 10 Dicembre 2007)

Giud. Boscherini – imputati C. F. (avv. Del Core), C. A. e R. A. (avv. Bestini), P. A. (avv. De Luca); parti civili S. F. e, in qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv. Guidotti).

Note: Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

Discriminazioni – Discriminazioni di genere – Attività di selezione del personale – Esercizio abusivo di intermediazione – Sanzioni penali – Risarcibilità del danno.

Il precetto dell’art. 10, d.lgs. n. 276/2003, non è rivolto a «chiunque», ma a chi gestisce agenzie per il lavoro e quindi dà luogo a una figura di reato proprio, che si aggiunge alla generale previsione degli artt. 1 e 16, legge n. 903/1977. Il reato in parola genera un danno morale al soggetto discriminato, consistente nella sofferenza psichica conseguente al rifiuto dell’esame della candidatura (per un lavoro che astrattamente poteva corrispondere alla sua preparazione professionale) fondato sul mero fatto di appartenere al genere femminile.
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