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mansioni e qualifica

Nota a Tribunale Bologna 2 aprile 2010

La sentenza evidenzia lil legame tra trattamento dei genitori-lavoratori e discriminazioni. Essa stabilisce il principio per cui la modifica delle mansioni della lavoratrice, al rientro da un’assenza per maternità, è da considerarsi discriminatoria previa verifica della riduzione dei contenuti professionali delle mansioni assegnate. Nella specie il trattamento peggiorativo subito dalla lavoratrice vìola la ratio di tutela che ispira il legislatore costituzionale che ripudia la disincentivazione del ruolo materno conseguente al pregiudizio delle aspettive di crescita prof. della lavoratrice
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Tribunale Bologna ord., N.-2 Aprile 2010

(Tribunale Bologna ord.
N: - 2 Aprile 2010)

Giud. Coco – I. M. e Consigliera provinciale di parità Provincia Bologna c. Centrale Adriatica Società Cooperativa.

Note: Nota a Tribunale Bologna 2 aprile 2010

Mansioni e qualifiche – Lavoratrice madre – Rientro dal congedo di maternità – Modificazione delle mansioni – Passaggio da addetta al controllo di qualità ad addetta al data entry fornitori – Trattamento discriminatorio – Nullità.

La modificazione delle mansioni della lavoratrice al rientro dal periodo di congedo di maternità e parentale della durata complessiva di sei mesi, con il passaggio da responsabile del controllo qualità a quello di addetta al data entry fornitori è da considerarsi discriminatoria previa verifica della riduzione dei contenuti professionali delle mansioni assegnate, che non sono di concetto secondo la declaratoria del Ccnl applicato, senza che la qualifica di coordinatrice del servizio attribuita valga a riequilibrare l’ascrivibilità delle attività assegnate a mansioni esecutive. Tale trattamento vìola la ratio di tutela che ispira il legislatore costituzionale e speciale, in coerenza con l’idem sentire della collettività che ripudia la disincentivazione dell’essenziale ruolo materno
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Brevi osservazioni sull’inderogabilità del divieto di ius variandi in peius

Sorprende in un momento di involuzione evidente della produzione legislativa in materia il fatto che una recente decisione della S.C. abbia espressamente sancito che «l’articolo 2103 cod. civ., che tutela la professionalità del prestatore di lavoro nonché il diritto a prestare l’attività lavorativa per la quale si è stati assunti o si è successivamente svolta, vietandone l’adibizione a mansioni inferiori, è norma imperativa e quindi non derogabile nemmeno tra le parti, come sancisce l’ultimo comma di tale norma: “ogni patto contrario è nullo”».
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Corte di cassazione, N.8527-14 Aprile 2011

(Corte di cassazione
N:8527 - 14 Aprile 2011)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Stile, P.M. Basile – A.S. Srl (avv.ti Gentile, Prisco) c. D.F.R. (avv.ti Cipriani, Imberti). Conf. Corte d’Appello Milano 30 novembre 2006-18 gennaio 2007.

Note: Brevi osservazioni sull’inderogabilità del divieto di ius variandi in peius

Mansioni e qualifica – Equivalenza professionale – Nozione. Mansioni e qualifica – Ius variandi in peius – Art. 2103, comma 2, cod. civ. – Inderogabilità.

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal giudice di merito, con giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta al livello professionale raggiunto e alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta.
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Immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore

L'Autore analizza la sentenza della Corte di Cassazione n. 18772/12 la quale, in tema di tempestività del licenziamento si richiama all'orientamento maggioritario che ritiene la tempestività funzionale alla garanzia del diritto di difesa del lavoratore. La Suprema Corte, inoltre ribadisce che è possibile l’esercizio dello ius variandi fintanto venga preservata l’equivalenza delle mansioni assegnate, e precisa, altresì, il significato da attribuire al concetto di equivalenza.
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, N.18772-14 Settembre 2011

(
N:18772 - 14 Settembre 2011)

14 settembre 2011, n. 18772, Sez. lav., ord. – Pres. Lamorgese, Est. Tricomi, P.M. Sepe (parz. diff.) – B.F. (avv.ti Calabrò, Pennisi) c. S.T. Microelectronics Srl (avv.ti Andronico, Antonini). Parz. diff. Corte d’Appello Catania 29 dicembre 2007

Note: Immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore

Procedimento disciplinare – Principio dell’immediatezza della contestazione – Diritto di difesa del lavoratore – Tempestività del recesso – Necessità – Licenziamento disciplinare – Illegittimità. Mansioni e qualifica – Ius variandi – Mansioni equivalenti – Demansionamento – Danno da dequalificazione

La Suprema Corte torna a pronunciarsi su immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore. La contestazione dell’addebito disciplinare deve essere immediata. Tale principio ha la finalità di garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore, sancito dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Inoltre, l’immediatezza è l’elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro nel licenziamento per giusta causa. In merito al danno da demansionamento, per esercizio illegittimo dello ius variandi, esso sussiste anche quando vi è una formale, ma non sostanziale, equivalenza delle mansioni.
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La discrezionalità nell'esercizio dei poteri datoriali e il sindacato giudiziale

La sentenza, relativa a un caso di mobbing perpetrato a danno di una lavoratrice, offre spunti di riflessione circa il profilo della sindacabilità giudiziale delle modalità di esercizio discrezionale dei poteri da parte del datore. La nota ricostruisce le tecniche di tutela che, nell’ambito del diritto del lavoro, sono state adottate a protezione dei lavoratori avverso modalità di esercizio dei poteri del datore che potessero risultare lesive di interessi fondamentali della persona e solleva riflessioni circa l’evoluzione nel sistema di responsabilità civile in materia di abuso del diritto
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Tribunale Modena, N.583-18 Gennaio 2010

(Tribunale Modena
N:583 - 18 Gennaio 2010)

Est. Ponterio – XX (avv.ti Giuliano, Sammartino) c. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato).

Note: La discrezionalità nell'esercizio dei poteri datoriali e il sindacato giudiziale

Mansioni e qualifiche – Dequalificazione – Mobbing – Danno biologico – Danno non patrimoniale – Esercizio dei poteri datoriali.

La condotta del datore di lavoro, materialmente posta in essere dai superiori gerarchici della lavoratrice, che dalle prove raccolte dimostri in modo in equivoco una condizione di forte sofferenza in ambito lavorativo non legata solo a una qualifica inferiore rispetto ai titoli posseduti oppure ad aspettative non realizzate, bensì a comportamenti vessatori, ingiusti e mortificanti, è illegittimo in quanto contrario agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ. e, in particolare, al dovere di fare tutto quanto necessario al fine di tutelare la salute, la personalità morale del lavoratore e la sua dignità sul luogo di lavoro. Tale dovere viene disatteso quando nelle modalità di esercizio dei poteri del datore non si ravvisa un’adeguata giustificazione.
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