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Licenziamento individuale

Le Sezioni Unite reinterpretano l’art. 6 della legge n. 604 del 1966

L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6, legge n. 604/66, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato
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Corte di Cassazione, N.8830-14 Aprile 2010

(Corte di Cassazione
N:8830 - 14 Aprile 2010)

s.Uu. – Pres. Carbone, Est. Morcavallo, P.M. Gambardella (conf.) – C. G. (avv.ti Russo, Bianco) c. B.M.P.S. Spa (avv. Scognamiglio). Conf. Cass., Sez. lav., 4 settembre 2008, n. 22287

Note: Le Sezioni Unite reinterpretano l’art. 6 della legge n. 604 del 1966
Parole chiave: Licenziamento individuale :: decadenza ::

Licenziamento individuale – Impugnazione stragiudiziale – Spedizione di missiva raccomandata – Ricezione oltre il termine di cui all’art. 6, legge n. 604/66 – Decadenza – Esclusione.

L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6, legge n. 604/66, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che – in base ai princìpi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte Costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria
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Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

La Corte di Cassazione, con le sentenze in commento, ha sostenuto che l’invio di messaggi di testo privati per mezzo del telefono cellulare aziendale, e in generale il suo utilizzo a scopi personali, non possa costituire una giusta causa di licenziamento quando in passato siano state adottate sanzioni conservative per la stessa infrazione commessa da altri dipendenti e il datore di lavoro non abbia fornito elementi diversificanti idonei a legittimare la disparità di trattamento tra le sanzioni irrogate.
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Corte di Cassazione, N.144-8 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:144 - 8 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Sepe (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia) c. L. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

L’inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare in mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Corte di Cassazione, N.23107-9 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:23107 - 9 Settembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Lo Voi (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, De Luca Tamajo, Morrico, Romei, Boccia) c. T. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

Malgrado non esista a carico del datore di lavoro un obbligo di parità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti, il giudice può ritenere un licenziamento illegittimo se, in assenza della prova del profilo soggettivo dell’illecito sanzionato, ravvisi un’incoerenza nell’essere stata precedentemente inflitta una sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di diversificazione. Ciò, infatti, ne escluderebbe una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Corte di Cassazione, N.144-8 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:144 - 8 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Sepe (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia) c. L. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

L’inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare in mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Sulla specialità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ.

la sentenza in commento compie ora un nuovo passo verso il distaccamento della disciplina dell’art. 2110 cod. civ. da quella della legge n. 604/1966 dichiarando la non applicabilità alla previsione codicistica della decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 stessa. La Suprema Corte, però, nell’esprimere tale principio si pronuncia in maniera apodittica senza spiegare diffuse argomentazioni
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Corte di Cassazione, N.7658-30 Marzo 2010

(Corte di Cassazione
N:7658 - 30 Marzo 2010)

Sez. lav. – Pres. Ravagnini, Est. De Renzis, P.M. Velardi (concl. conf.) – N. M. (avv.ti Afeltra, Zezza) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Pessi, Trifiroi). Conferma Corte d’App. Venezia, 10 maggio 2006

Note: Sulla specialità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ.
Parole chiave: Licenziamento individuale :: Malattia ::

Licenziamento individuale – Art. 2110 cod. civ. – Periodo di Comporto – Impugnativa – Termine di decadenza ex legge n. 604/1966 – Esclusione.

La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per le ipotesi di assenze de- terminate da malattia del lavoratore, è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina ge- nerale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parzia- le della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenzia- menti individuali.
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Corte di Cassazione, N.1861-28 Gennaio 2010

(Corte di Cassazione
N:1861 - 28 Gennaio 2010)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Monacci, P.M. Fedeli (diff.) – F. M. (avv. Fortuna) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo, Granozzi). Cassa Corte d’App. Palermo, 13 febbraio 2006.

Note: Sulla specialità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ.
Parole chiave: Licenziamento individuale :: Malattia ::

Licenziamento individuale – Art. 2110 cod. civ. – Periodo di Comporto – Impugnativa – Termine di decadenza ex art. 6, legge n. 604/1966 – Esclusione.

Dato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è regolato dalla legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, ma dal- l’art. 2110 cod. civ., comma 2, in questa ipotesi l’impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall’art. 6 della stessa legge
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La nozione di licenziamento ritorsivo e le possibili motivazioni del recesso

1. Il caso esaminato dalla sentenza. — 2. Il giustificato motivo come cosiddetto «presupposto causale» del licenziamento e i presupposti per la rilevanza del carattere concorrente e non determinante del motivo illecito. — 3. L’irrilevanza dei motivi non discriminatori o ritorsivi o, comunque, non illeciti. — 4. L’onere di dimostrare la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento.
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Cassazione, N.16155-9 Luglio 2009

(Cassazione
N:16155 - 9 Luglio 2009)

Pres. Ianniruberto, Est. Napoletano, P.M. Fedeli (Conf.) – B. G. (avv.ti Andreoni e Regazzo) c. Soc. coop. Cooperativa Ambiente (avv.ti Vania e Micucci). Conf. Corte d’Appello Venezia 13 giugno 2005.

Note: La nozione di licenziamento ritorsivo e le possibili motivazioni del recesso
Parole chiave: licenziamento :: discriminatorio :: ritorsivo :: nozione ::

Licenziamento individuale – Licenziamento discriminatorio e ritorsivo – Nozione.

Il licenziamento intimato da una società cooperativa di produzione e lavoro per il fatto che il dipendente rifiuti di proseguire il rapporto come socio lavoratore anziché come dipendente non è ritorsivo e tale motivo non è un motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al costume o ad altri scopi vietati per legge.
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Ancora brevi note sulle conseguenze in caso di omessa impugnativa del licenziamento

Il lavoratore che non abbia impugnato il licenziamento nel termine di decadenza può far valere profili di illegittimità del licenziamento diversi da quelli previsti dalla normativa speciale. La predetta decadenza impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento
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Corte di Cassazione, N.2676-5 Febbraio 2010

(Corte di Cassazione
N:2676 - 5 Febbraio 2010)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Rel. Zappia, P.M. Matera (concl. conf.) – Rete ferroviaria italiana Spa (avv. Morrico) c. B. A., G. G., C. L., Z. G., Ce Vi. (avv. Speranzoni). Cassa Corte d’App. Venezia, 15 ottobre 2006, n. 182

Note: Ancora brevi note sulle conseguenze in caso di omessa impugnativa del licenziamento

Licenziamento individuale – Omessa impugnativa – Risarcibilità dei danni – Normativa speciale e normativa comune – Limitazioni.

Il lavoratore che non abbia impugnato il licenziamento nel termine di de- cadenza può far valere profili di illegittimità del licenziamento diversi da quel- li previsti dalla normativa speciale. La predetta decadenza impedisce al lavora- tore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordi- narie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la il- legittimità del licenziamento.
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Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nel caso di specie si segnala per essersi discostata in maniera singolare dal prevalente giurisprudenziale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repéchage; orientamento, questo, secondo il quale il datore di lavoro ha l’onere di provare «l’impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza
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Corte di Cassazione, N.21579-13 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21579 - 13 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Bandini, P.M. Salvi – D. V. (avv.ti Abati, Sotgiu) c. La Rosa Dei Venti Srl (avv.ti Longheu, Tirelli). Diff. Corte d’Appello Cagliari 27 giugno 2005.

Note: Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Consenso del lavoratore – Legittimità – Conservazione del posto di lavoro – Onere della prova a carico del datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
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Redistribuzione delle manioni e giustificato motivo oggettivo di licenziamento

Attraverso la ricostruzione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, l'Autrice arriva a condividere l'impostazione della Corte d'Appello laddove ha rilevato l’insussistenza della modifica organizzativa, in quanto l’attività già affidata al dipendente licenziato continuava ed essere integralmente svolta all’interno dell’impresa da parte di altri lavoratori, né erano state adottate altre forme di riassetto aziendale.
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Corte Appello Torino, N.-30 Marzo 2009

(Corte Appello Torino
N: - 30 Marzo 2009)

Pres. Girolami, Est. Pasquarelli – Imet Spa (avv. Castelli) c. D. V. G. (avv. Grattarola). Conf. parz. Trib. Alessandria 10 settembre 2008.

Note: Redistribuzione delle manioni e giustificato motivo oggettivo di licenziamento

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Mera redistribuzione delle mansioni fra altri dipendenti – Mancanza di difficoltà economiche contingenti o effettive ragioni tecnico-produttive – Non sussiste.

Non integra la fattispecie legale di giustificato motivo oggettivo un licenziamento attuato senza soppressione del posto di lavoro né delle mansioni, ma con redistribuzione delle mansioni tra il restante personale, senza che venga neppure dedotta la necessità di far fronte a difficoltà economiche contingenti o l’esistenza di effettive ragioni tecnico-produttive che impongano un più razionale assetto aziendale.
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L’illegittimità del licenziamento e il risarcimento del danno: il concorso di colpa fra il datore di lavoro e il lavoratore

L’art. 12, comma 3, legge n. 223/1991 (come modificato dall’art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993) dev’essere interpretato nel senso che, per le imprese commerciali, la verifica del requisito occupazionale dei 50 dipendenti, necessario per la concessione del trattamento di mobilità, deve essere effettuata non al momento dell’apertura della procedura di mobilità, ma sulla media del semestre precedente la stessa apertura
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Corte di Cassazione, N.25308-1 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:25308 - 1 Dicembre 2009)

Pres. Roselli, Cons. Est. Di Nubila – Banca Nazionale del Lavoro Spa (avv. Roberto Fessi) c. P. S. (avv.ti Fontana, De Luca Tamajo). Conf. Corte d’Appello Salerno, n. 1134/06, depositata il 29 agosto 2006.

Note: L’illegittimità del licenziamento e il risarcimento del danno: il concorso di colpa fra il datore di lavoro e il lavoratore
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Lavoro subordinato – Licenziamento – Illegittimità – Risarcimento del danno – Liquidazione oltre le cinque mensilità – Art. 18 dello Statuto dei lavoratori – Art. 1227, comma 2, cod. civ.

«La legge n. 300 del 1970, art. 18, stabilisce che in caso di licenziamen- to illegittimo spetta al lavoratore la reintegrazione e un risarcimento del dan- no commisurato alla retribuzione, con un minimale di cinque mensilità. Non esiste quindi alcun automatismo tra la retribuzione medio tempore percepibi- le e il risarcimento del danno, il quale può esser ridotto in determinate circo- stanze».
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incidenza della responsabilità ex art. 2087 cod. civ. sul superamento del periodo di comporto. quali conseguenze

Le conclusioni a cui è giunta la Corte d’Appello di Torino nella sentenza in nota offrono numerosi spunti riflessivi in merito alla responsabilità del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore prevista dall’art. 2087 cod. civ. e le conseguenze, sul piano probatorio, derivanti dalla suddetta responsabilità.Il riferimento al generale obbligo di sicurezza del datore di lavoro assume inoltre, nel caso di specie, una valenza particolare, in ragione della condizione di invalidità della lavoratrice in parola, illegittimamente licenziata
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Corte Appello Torino, N.170-21 Marzo 2008

(Corte Appello Torino
N:170 - 21 Marzo 2008)

Pres. Sanlorenzo, Cons. Mancuso, Cons. Grillo Pasquarelli – M. R. (avv. Lamacchia) c. Ma. Ca. Srl (avv.ti Bianchi e Pericoli).

Note: incidenza della responsabilità ex art. 2087 cod. civ. sul superamento del periodo di comporto. quali conseguenze

Licenziamento individuale – Illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto – Infortunio sul lavoro del lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro e svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute – Responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. – Onere della prova.

È illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice avviata obbligatoriamente quale invalida civile per superamento del periodo di comporto causato da una prolungata assenza dovuta a infortunio sul lavoro, qualora il datore di lavoro non provi di aver adibito la lavoratrice stessa a mansioni compatibili con il suo stato di salute, nonché di aver adottato tutte le cautele necessarie a eliminare il rischio lavorativo, così come previsto dall’art. 2087 cod. civ.
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