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licenziamento discriminatorio

La nozione di licenziamento ritorsivo e le possibili motivazioni del recesso

1. Il caso esaminato dalla sentenza. — 2. Il giustificato motivo come cosiddetto «presupposto causale» del licenziamento e i presupposti per la rilevanza del carattere concorrente e non determinante del motivo illecito. — 3. L’irrilevanza dei motivi non discriminatori o ritorsivi o, comunque, non illeciti. — 4. L’onere di dimostrare la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento.
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Cassazione, N.16155-9 Luglio 2009

(Cassazione
N:16155 - 9 Luglio 2009)

Pres. Ianniruberto, Est. Napoletano, P.M. Fedeli (Conf.) – B. G. (avv.ti Andreoni e Regazzo) c. Soc. coop. Cooperativa Ambiente (avv.ti Vania e Micucci). Conf. Corte d’Appello Venezia 13 giugno 2005.

Note: La nozione di licenziamento ritorsivo e le possibili motivazioni del recesso
Parole chiave: licenziamento :: discriminatorio :: ritorsivo :: nozione ::

Licenziamento individuale – Licenziamento discriminatorio e ritorsivo – Nozione.

Il licenziamento intimato da una società cooperativa di produzione e lavoro per il fatto che il dipendente rifiuti di proseguire il rapporto come socio lavoratore anziché come dipendente non è ritorsivo e tale motivo non è un motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al costume o ad altri scopi vietati per legge.
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