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Licenziamento dirigente

Licenziamento del dirigente e nozione di giustificatezza

Con ricorso al giudice del lavoro il sig. N. M. esponeva di essere stato assunto dalla società Ias con la qualifica di dirigente e che, successivamente, la società aveva assunto un direttore generale; conseguenza di ciò erano stati il mantenimento solo formale delle funzioni dirigenziali e la sottoposizione gerarchica al direttore generale. Aggiungeva che gli erano state contestate per iscritto una serie di infrazioni e irregolarità e che, malgrado avesse presentato le proprie giustificazioni, la società aveva provveduto al licenziamento.
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Corte di Cassazione, N.20895-5 Ottobre 2007

(Corte di Cassazione
N:20895 - 5 Ottobre 2007)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Apice – N. M. c. Ias Spa. Diff. Corte d’Appello Catania, 10 ottobre 2003.

Note: Licenziamento del dirigente e nozione di giustificatezza
Parole chiave: Licenziamento dirigente ::

Licenziamento individuale – Dirigente apicale – Art. 7, legge n. 300/1970 – Garanzie procedimentali – Applicabilità – Conseguenze – Giustificatezza – Art. 1, legge n. 604/1966 – Inapplicabilità.

La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo di cui alla legge n. 604 del 1966; ne consegue che fatti o condotte non integranti giusta causa o giustificato motivo, con riguardo al rapporto di lavoro in generale, possono giustificare il licenziamento del dirigente. Ai fini della giustificatezza del medesimo può rilevare qualsiasi motivo, pur apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore.
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