La sentenza in commento ritorna sul problema degli effetti della mancata impugnativa del licenziamento nel termine prescritto dall’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
La norma, come è noto, dispone che il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione: si tratta di un atto unilaterale recettizio, cui è applicabile, per il rinvio contenuto nell’art. 1324 cod. civ., la disciplina generale sui contratti [Cass. 20 giugno 2000, n. 8412, in Rep. Foro it., Lavoro (rapporto), n. 1549].

articolo completo visibile solo da utenti abbonati