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licenziamento

Diritto di critica e lesione del vincolo fiduciario

(Corte di Cassazione
10 Dicembre 2008, n.29008)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto; Est. Stile; P.M. Nardi (conf.) – A. F. (avv. Borgona) c. Conservco (avv. Scacchi). Corte d’Appello Torino 29 novembre 2004.

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Con la sentenza in epigrafe i giudici di legittimità tornano a occuparsi delle problematiche inerenti la libertà di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro e, in particolare, della possibile interferenza tra l’esercizio del diritto di critica e gli obblighi che il rapporto di lavoro pone a carico del lavoratore.
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Razionalità e proporzionalità nei licenziamenti «oggettivi»

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Parole chiave: licenziamento
SOMMARIO: 1. Interessi in conflitto e canone di proporzionalità — 2. Il bilanciamento degli interessi nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo — 3. La ponderazione dei diritti nel licenziamento collettivo: i profili costituzionali — 4. Licenziamento collettivo e responsabilità sociale del gruppo di imprese — 5. Epilogo.
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Nota a Cass. 26 giugno 2009, n. 15049

Ai lavoratori assunti obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 482/1968 si applica il normale trattamento economico e normativo ivi compresa la disciplina dei licenziamenti per riduzione del personale e per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, pur nell’ipotesi in cui a seguito del licenziamento rimangano scoperta l’aliquota di posti riservati per legge, l’invalido dovrà essere mantenuto in servizio, pur in mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto, solamente nel caso in cui il datore di lavoro non provi l’assoluta mancanza in azienda di posti compatibili con l’invalidità.
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Corte di Cassazione, N.15049-26 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:15049 - 26 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Lamorgese, P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) – V. F. (avv. Campese) c. Casa di Cura (Omissis) Spa (avv. Turrà). Conf. Corte d’Appello Salerno 24 gennaio 2006, n. 147.

Note: Nota a Cass. 26 giugno 2009, n. 15049
Parole chiave: disabilità ::

Disabilità – Legge n. 482 del 1968 – Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repechage – Limitazione

Nell’ipotesi di licenziamento di invalido avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968 per giustificato motivo oggettivo, l’onere, che grava sul datore di lavoro, di provare l’impossibilità di collocare in altro modo il lavoratore nell’ambito aziendale deve essere soddisfatto, ove l’azienda si trovi in una situazione di mancata copertura delle aliquote di invalidi previste dalla legge suddetta, tenendo conto che l’invalido deve essere comunque mantenuto in servizio ancorché in posizione meno produttiva rispetto a quella (soppressa) alla quale era in precedenza addetto, a meno che non vi sia la prova della mancanza assoluta nell’ambito dell’intera azienda di mansioni compatibili con lo stato d’invalidità, ancorché corrispondenti a una qualifica inferiore.
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Violazione della normativa antiriciclaggio: la duplice posizione soggettiva non esclude la sanzionabilità del comportamento..

La sentenza in esame, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato dall’istituto bancario al sig. S. C. per violazione della normativa antiriciclaggio, offre un’importante spunto per riflettere sugli obblighi dei dipendenti bancari connessi al «rischio di riciclaggio».
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Tribunale Asti, N.354-31 Luglio 2007

(Tribunale Asti
N:354 - 31 Luglio 2007)

Est. Gibelli – S. C. (avv.ti Martino e Occhionero) c. Banca Bipop-Carire Spa filiale di Asti (avv.ti Benzi e Provera)

Note: Violazione della normativa antiriciclaggio: la duplice posizione soggettiva non esclude la sanzionabilità del comportamento..

Licenziamento individuale – Giusta causa – Insussistenza – Violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 3, legge 5 luglio 1991, n. 197 – Insussistenza – Scissione cliente/dipendente di un istituto di credito – Assenza di esplicita precisazione nella motivazione – Operazione di frazionamento di denaro contante – Divieto – Obbligo di fedeltà

È illegittimo il licenziamento inflitto a un «cliente/dipendente» di un istituto di credito che abbia posto in essere una serie di operazioni di deposito sul libretto nominativo attraverso la tecnica del frazionamento – in modo da sfuggire al divieto e al relativo obbligo di segnalazione imposto dalla normativa antiriciclaggio – per aver omesso l’istituto di precisare in modo esplicito, nella motivazione, che la contestazione era indirizzata al dipendente e non al cliente
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Apprendistato: l'illegittimità del recesso ad nutum per contrasto con art. 30 della Carta di Nizza

L’articolo propone alcune riflessioni circa la possibilità di attribuire portata direttamente precettiva all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Dopo una breve ricognizione della disciplina del rapporto di lavoro di apprendistato, anche alla luce degli interventi della Consulta, viene operato un confronto tra la norma europea e le disposizioni interne che legittimano il recesso ad nutum dal rapporto al termine del periodo formativo, al fine di valutare l’opportunità di disapplicare la normativa interna in favore di quella comunitaria.
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Il principio di giustificazione necessaria del licenziamento come principio di ordine pubblico

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Parole chiave: licenziamento
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento precedentemente espresso in merito alla riconducibilità all’ordine pubblico del principio di giustificazione necessaria del licenziamento (Il principio di diritto è stato solennemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 15882 del 11 novembre 2002, rispetto alla quale sono stati elaborati numerosi contributi; si consultino in particolare: C. Ogriseg, Recesso libero e limite dell’ordine pubblico, in Mass. giur. lav., 2003, pp. 357 ss.; ...
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Cassazione, N.10549-9 Mag 2007

(Cassazione
N:10549 - 9 Mag 2007)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Miani Canevari, P.M. Abbritti (concl. rig.) – Banca Roma Spa (avv. Perone) c. B. G. (avv. Milani). (Rigetta, Corte d’App. L’Aquila, 22 Luglio 2004).

Note: Il principio di giustificazione necessaria del licenziamento come principio di ordine pubblico
Parole chiave: licenziamento ::

Lavoro all’estero – Licenziamento ingiustificato – Legge applicabile – Criteri ex art. 16 Convenzione di Roma – Limite dell’ordine pubblico – Accertamento d’ufficio della legge straniera. Lavoro all’estero – Licenziamento ingiustificato – Contrasto con l’ordine pubblico della legge straniera – Tutela.

Per l’esame della controversia promossa da lavoratore dipendente di datore italiano per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento irrogato in relazione a rapporto di lavoro sorto ed eseguito all’estero e regolato dalla legge del luogo della prestazione lavorativa – secondo i criteri della Convenzione di Roma del 19 luglio 1980 sulle obbligazioni contrattuali, attuata dalla legge di ratifica 18 dicembre 1984, n. 975, e dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 –, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile e del principio che, ove la legge dello Stato estero non preveda tutela contro il licenziamento ingiustificato, deve farsi applicazione della legge italiana, l’accertamento della legislazione straniera è compiuto di ufficio dal giudice. ...
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Gli effetti della nullità del licenziamento intimato al lavoratore che si rifiuta di aderire a un trasferimento illegittimo

(Corte di Cassazione
10 Novembre 2008, n.26920)

Pres. Senese; Rel. Stile; P.M. Pivetti (diff.) – Haschette Rusconi Pubblicità Spa (avv. Amadesi) c. G. A. (avv.ti Salvago, Antonucci). Corte d’Appello Roma 3 novembre 2004

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Nella sentenza che si commenta la Suprema Corte, conformemente al precedente orientamento, ritiene nullo il licenziamento intimato a un lavoratore a seguito del rifiuto di ottemperare alle disposizioni datoriali rispetto a un trasferimento dichiarato poi illegittimo.
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Presentazione

A giudizio dell’A., le norme in tema di decadenza delle impugnazioni dei contratti a termine nulli hanno un carattere palesemente vessatorio e sono altresì in contrasto con la disposizione, di recente introdotta, secondo cui il contratto di lavoro è di regola a tempo indeterminato. Del pari è evidente il carattere ambiguo delle disposizioni relative all’arbitrato d’equità, stante le incertezze cui darà luogo il riferimento ai limiti costituiti dai principi generali dell’ordinamento.
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Forma ed effetti della revoca del licenziamento e della sua accettazione

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Parole chiave: licenziamento
La vicenda — La sentenza che qui si commenta affronta lo «spinoso» tema della revoca del licenziamento intimato e dell’accettazione della stessa da parte del lavoratore. Nel caso di specie una società in amministrazione straordinaria procedeva al licenziamento collettivo di parte dei propri dipendenti, con conseguente avvio della procedura di mobilità, e stipulava, nel frattempo, un contratto di vendita di parte del complesso aziendale con un’altra società, alle dipendenze della quale passava il restante personale.
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Corte di Cassazione, N.20901-5 Ottobre 2007

(Corte di Cassazione
N:20901 - 5 Ottobre 2007)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Stile, P.M. Patrone – Ccr Case Cura Riunite Srl (avv.ti Garofalo e Ghera) c. M. N. (avv. Nicolò). Diff. Corte d’Appello Bari, 29 aprile 2004.

Note: Forma ed effetti della revoca del licenziamento e della sua accettazione
Parole chiave: licenziamento ::

Licenziamento individuale – Revoca – Natura – Forma – Accettazione tacita o implicita o per facta concludentia. Licenziamento individuale – Revoca – Impugnazione del licenziamento – Accertamento della volontà dismissiva del diritto.

Attesi i princìpi dell’autonomia negoziale e della libertà di forma, salvo diversa prescrizione legale, la revoca del licenziamento non richiede la forma scritta e l’accettazione di questa da parte del lavoratore può realizzarsi anche in forma tacita mediante comportamenti concludenti.
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Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

L’analisi comparata delle due pronunce in esame fornisce l’occasione per ricostruire l’annoso dibattito che ha interessato la disciplina del licenziamento intimato durante il periodo di gravidanza e il rapporto tra tale istituto e il licenziamento discriminatorio per ragioni di genere.
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Tribunale Forlì, N.75-22 Marzo 2007

(Tribunale Forlì
N:75 - 22 Marzo 2007)

Est. Allegra – F. (avv. Graziani) e Consigliera di parità della Provincia di Forlì Cesena (avv. Graziani) c. Biemme Elettrocambi Srl (avv.ti Dolcini e Beleffi).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Nullità del licenziamento – Riassunzione – Deroga al divieto di licenziamento per cessazione dell’attività aziendale – Non sussiste.

Sussistendo elementi per considerare in via deliberativa nullo il licenziamento irrogato durante il periodo di gravidanza, la lavoratrice ha diritto alla riammissione al lavoro. Trattandosi di impresa con meno di quindici dipendenti, non può essere pronunciato formale provvedimento di reintegrazione, d’altra parte neppure richiesto dalla ricorrente, che ha appunto domandato la riassunzione nel posto di lavoro.
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Tribunale di Milano, N.2694-9 Agosto 2007

(Tribunale di Milano
N:2694 - 9 Agosto 2007)

Est. Ravazzoni – P. (avv.ti Chessa e Coccia) e Consigliere di parità della Provincia di Milano (avv. Mottalini) c. CM Sistemi Spa (avv.ti Prosperetti, Dal Bo e Del Pennino).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Onere della prova – Nullità del licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro.

Nel concetto di discriminazione basata sul sesso va annoverata anche la discriminazione collegata alla stato di gravidanza/maternità, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, le cui indicazioni sono state trasfuse nell’art. 2, comma 7, Direttiva n. 2002/73/Ce. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 108/1990, ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori si estendono le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970, a prescindere dal numero dei dipendenti e anche a favore dei dirigenti.
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