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licenziamenti collettivi

Ancora in tema di procedura sui licenziamenti collettivi

La sentenza in commento riguarda il caso di una procedura per licenziamento collettivo in cui la società datrice, in esito a una complessa vicenda di successione di due imprese nella gestione di un appalto di vigilanza, aveva disposto il licenziamento delle maestranze in violazione delle prescrizioni dell’art. 4, legge n. 223/1991, in particolare omettendo la comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito della fase sindacale.
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Tribunale Torre Annunziata, N.183-20 Marzo 2008

(Tribunale Torre Annunziata
N:183 - 20 Marzo 2008)

Est. Rocco – F. C. e al. (avv. Riccio) c. L. P. Srl (avv.ti Pignataro, Di Blasio e Fortunato).

Note: Ancora in tema di procedura sui licenziamenti collettivi

Licenziamento collettivo – Procedura – Mancata richiesta esame congiunto – Omessa comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito della cd. fase sindacale – Art. 4, comma 6, legge n. 223/1991 – Inosservanza – Licenziamento – Inefficacia.

È nullo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991, il licenziamento disposto in esito alla procedura di mobilità nel caso in cui il datore di lavoro ometta di dare comunicazione all’autorità amministrativa, ex art. 4, comma 6, della stessa legge, dell’esito della fase sindacale, anche nel caso in cui la consultazione non abbia avuto corso a causa della mancata richiesta da parte delle rappresentanze e associazioni sindacali dell’esame congiunto.
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Fine lavoro nelle costruzioni edili e licenziamenti collettivi

1. — Il caso di specie— La Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale di Rieti, dichiarava inefficaci i licenziamenti comunicati dalla società di costruzioni ad altri undici appellanti con lettere del 12 gennaio 1999; condannava la società, nel frattempo posta in liquidazione e in concordato preventivo, a reintegrare i lavoratori e a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, l’equivalente delle retri- buzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.
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Corte di Cassazione, N.2782-6 Febbraio 2008

(Corte di Cassazione
N:2782 - 6 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Pres. Senese, Est. Celentano, P.M. Patrone – Soc. Costr. G. (avv. Pepe) c. B. (avv. Bernetti). Conf. Corte d’Appello Roma, 30 settembre 2005.

Note: Fine lavoro nelle costruzioni edili e licenziamenti collettivi
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili – Attività esentate dalle procedure sindacali previste dall’art. 24, legge n. 223/1991 – Fase lavorativa – Nozione – Graduale esaurimento della fase lavorativa – Rilevanza – Applicazione della procedura sindacale prevista per i licenziamenti collettivi.

La esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi prevista dall’art. 24, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fra l’altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dalla impossibilità assoluta di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire alla ultimazione dei lavori.
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Sulla comunicazione dei criteri di scelta alle rsa

Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte affronta diverse questioni riconducibili all’ambito del dovere di informazione del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali, quali il contenuto della comunicazione, il suo ambito di riferimento e le conseguenze del mancato rispetto della procedura
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Corte di Cassazione, N.13381-23 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:13381 - 23 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Consigliere Picone, P.M. Riello – R. G. (avv.ti D’Angelo e Poto) c. Ideal Standard – Divisione American Standard Italia Srl (avv. Scocozza). Conf. App. Salerno 19 maggio 2004.

Note: Sulla comunicazione dei criteri di scelta alle rsa

Licenziamento collettivo – Informazione e consultazione dei sindacati – Irrituale – Inefficacia dei licenziamenti – Esclusione

In tema di licenziamento collettivo, nel caso in cui venga disposta la chiusura di un settore o ramo d’azienda, la mancata indicazione da parte del datore di lavoro, nella comunicazione resa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4, legge n. 223 del 1991, delle ragioni che non hanno consentito l’adozione di misure alternative al recesso, non comporta l’inefficacia dei licenziamenti. (Massima non ufficiale)
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Trasferimento di azienda, licenziamenti collettivi e frode alla legge

1. — La sentenza riguarda il caso di un contratto di trasferimento di un ramo di azienda (un esercizio commerciale) considerato dal giudice di secondo grado nullo perché in frode alla legge, in quanto, fra l’altro, la «cessionaria aveva un capitale assai modesto […], non svolgeva attività di impresa e aveva tenuto comportamenti non compatibili con l’intento di continuare l’attività rilevata»; anzi, «le clausole del contratto di cessione avevano» provocato «l’acquisto della merce a prezzi di molto inferiori a quelli di mercato, mentre il prezzo della cessione […] ...
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Cassazione, N.10108-2 Mag 2006

(Cassazione
N:10108 - 2 Mag 2006)

Pres. Mattone, Est. Picone, P. M. Velardi (Diff.) - Euridea S.p.a (già Standa S.p.a.) (avv. Pulsoni) c. A. E. e altri (avv. ti Andreoni, De Felice, Marano) e Fallimento Center Adriano (avv. Greco). Cassa con rinvio Corte d’Appello di Salerno, 7 febbraio 2003.

Note: Trasferimento di azienda, licenziamenti collettivi e frode alla legge

Trasferimento d’azienda – Cessionario inaffidabile – Contratto in frode alla legge – Motivo illecito – Esclusione.

È diritto costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) quello dell’imprenditore di dismettere o trasferire l’azienda; diritto che non soggiace ad alcun limite, neppure implicito, che sia sanzionato dall’invalidità o inefficacia dell’atto e che non confligge con altri diritti di rango costituzionale, considerato che i princìpi generali di tutela della persona e del lavoro (art. 4 Cost.) non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.
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sull’efficacia sanante delle irregolarità della procedura in caso di accordo delle organizzazioni sindacali

La sentenza che si commenta offre l’occasione per riflettere sulla rilevanza delle irregolarità compiute nel corso della procedura di mobilità ai fini della legittimità dei licenziamenti intimati ai singoli lavoratori
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Corte di Cassazione, N.528-11 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:528 - 11 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Vidiri, P.M. Salvi – Soc. Varta Batterie (avv.ti Magrini, Damoli e Pisa) c. S. M. G. (avv. Panici). Diff. Corte d’Appello Venezia 12 febbraio 2004.

Note: sull’efficacia sanante delle irregolarità della procedura in caso di accordo delle organizzazioni sindacali

Licenziamento collettivo – Procedimento – Incompletezza delle comunicazioni prescritte per l’avvio della procedura di mobilità – Stipula di accordi sindacali – Effetti.

In ragione del fine delle informative sulla procedura di mobilità, che è quello di favorire la gestione contrattata della crisi, la circostanza che sia stato in concreto raggiunto tale fine, per essere stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, assume rilevanza nel giudizio di completezza della comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991. Eventuali insufficienze o inadempienze informative possono, in ogni caso, essere fatte valere dalle organizzazioni sindacali e non dai singoli lavoratori, salvo che questi ultimi dimostrino la idoneità in concreto di siffatte informative a fuorviare o ledere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, con ricadute a essi lavoratori pregiudizievoli. (1)
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