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Legittimità

Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?

Il commento è inteso a valutare se e quanto la qualificazione, ad opera del Consiglio di Stato, della Civit come autorità indipendente e del Consigliere di parità come organo meramente burocratico corrispondano alle funzioni dell’una e dell’altro. Il commento cerca, altresì, di individuare le incoerenze che il legislatore dovrebbe eliminare dall’attuale disciplina dei due organismi, per far sì che la loro posizione nell’assetto della P. A. risulti congruente con le prerogative che le norme assegnano a ciascuno di essi.
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Consiglio di Stato, Sezione VI, N.5031-29 Luglio 2010

(Consiglio di Stato, Sezione VI
N:5031 - 29 Luglio 2010)

Pres. Varrone, Est. Colombati - Guarriello (Avv. Masini) c. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e Ministero per le Pari Opportunità (Avv. Stato Grumetto), Servidori. Rigetta appello verso Tar Lazio 18 giugno 2009, n. 5780, Sezione III-bis

Note: Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?
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Parità uomo-donna – Consigliera nazionale di parità – Nomina effettuata dal Ministro del lavoro nel mese precedente lo scioglimento anticipato della legislatura – Revoca a opera del ministro del Lavoro del nuovo governo – Legittimità

È legittimo il provvedimento di revoca (da intendersi come «non conferma») della Consigliera nazionale di parità, adottato dal ministro del Lavoro succeduto a quello che l’aveva nominata nel periodo immediatamente precedente l’insediamento del nuovo governo (nella specie, è stato ritenuto irrilevante che la revoca fosse stata espressamente motivata con la «mancanza di sintonia» della Consigliera di parità rispetto agli indirizzi politici del nuovo governo in materia di politiche per la parità uomo-donna, atteso che la «non conferma» non era soggetta, secondo le regole dello spoils system, ad alcuna motivazione)
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Consiglio di Stato, Sezione I, parere, N.1081-22 Marzo 2010

(Consiglio di Stato, Sezione I, parere
N:1081 - 22 Marzo 2010)

Pres. de Lise, Est. Torsello – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche

Note: Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?

Lavoro pubblico – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) – Natura di «autorità amministrativa indipendente» – Effetti – Esclusione dall’ambito delle «amministrazioni pubbliche» cui si applicano le norme in materia di lavoro pubblico e le altre che a esse fanno riferimento per definire il proprio ambito di applicazione.

La Civit ha natura di autorità amministrativa indipendente e non rientra nell’ambito delle «amministrazioni pubbliche» cui si riferiscono a) l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01, per individuare le amministrazioni e gli enti pubblici cui si applica la disciplina del lavoro pubblico e b) le norme che fanno riferimento all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165 – come quelle in materia di locazione degli immobili da adibire a pubblici uffici – per definire il proprio ambito di applicazione
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Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nel caso di specie si segnala per essersi discostata in maniera singolare dal prevalente giurisprudenziale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repéchage; orientamento, questo, secondo il quale il datore di lavoro ha l’onere di provare «l’impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza
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Corte di Cassazione, N.21579-13 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21579 - 13 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Bandini, P.M. Salvi – D. V. (avv.ti Abati, Sotgiu) c. La Rosa Dei Venti Srl (avv.ti Longheu, Tirelli). Diff. Corte d’Appello Cagliari 27 giugno 2005.

Note: Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Consenso del lavoratore – Legittimità – Conservazione del posto di lavoro – Onere della prova a carico del datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
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Controlli difensivi e utilizzabilità delle prove in assenza della procedura ex art. 4 Stat. Lav.

La Corte d'appello di Firenze affronta, con la sentenza in commento, il problema dell’operatività dell’art. 4 Stat. Lav. rispetto ai controlli a distanza c.d. “difensivi” e la connessa questione dell’utilizzabilità delle risultanze di questi sul piano processuale.
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Corte di Appello Firenze, N.438-19 Gennaio 2010

(Corte di Appello Firenze
N:438 - 19 Gennaio 2010)

Pres. Amato – Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze (avv.ti Bechi, Pinto) c. A. C. (avv.ti Rusconi, Valenti)

Note: Controlli difensivi e utilizzabilità delle prove in assenza della procedura ex art. 4 Stat. Lav.

Controlli del datore di lavoro – Videosorveglianza – Art. 4 Stat. lav. – Legittimità del controllo.

Vìola l’art. 4, comma 2, Stat. lav. il datore di lavoro che, senza il rispetto della procedura prevista dalla disposizione, si avvalga di impianti visivi che, finalizzati direttamente a scopi di sicurezza e conservazione del patrimonio aziendale, finiscano per sottoporre a invasivo e occulto controllo i lavoratori durante lo svolgimento della prestazione. Un impianto video non può essere qualificato, anche soltanto in via indiretta, come destinato al controllo dell’attività lavorativa ove le telecamere siano destinate in via esclusiva alla visualizzazione di luoghi e opera d’arte di valore inestimabile.
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