Controlli del datore di lavoro – Videosorveglianza – Art. 4 Stat. lav. –
Legittimità del controllo.
Vìola l’art. 4, comma 2, Stat. lav. il datore di lavoro che, senza il rispetto
della procedura prevista dalla disposizione, si avvalga di impianti visivi che, finalizzati
direttamente a scopi di sicurezza e conservazione del patrimonio
aziendale, finiscano per sottoporre a invasivo e occulto controllo i lavoratori durante
lo svolgimento della prestazione. Un impianto video non può essere qualificato,
anche soltanto in via indiretta, come destinato al controllo dell’attività
lavorativa ove le telecamere siano destinate in via esclusiva alla visualizzazione
di luoghi e opera d’arte di valore inestimabile.