La sentenza in commento afferma tre principi di diritto importanti, stabilendo che una comunità religiosa, oltre alle attività principali di culto o religiose possa svolgerne anche altre, ad esempio quelle di tipo alberghiero, sempre che rientrino nell’alveo delle attività accessorie, ma comunque “non sporadiche od occasionali”, il fine spirituale perseguito dall’ente religioso non impedisce l’attribuzione di una natura di impresa, in ordine ai servizi svolti. Infine, al portiere deve essere riconosciuta la retribuzione prevista per le mansioni svolte

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