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lavoro subordinato

Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico

La sentenza in epigrafe offre lo spunto per occuparsi nuovamente della nozione di subordinazione «attenuata» o «affievolita» o «meno intensa» elaborata dalla giurisprudenza in tema di rapporto di lavoro giornalistico.
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Corte di Cassazione, N.21540-12 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21540 - 12 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Picone, P.M. Lo voi (diff.) – Il Sole 24 ore Spa (avv.ti Biamonti, Balbis) c. M. F. (avv.ti Muggia, Fezzi). Corte d’Appello di Milano 8 giugno 2004.

Note: Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico

Lavoro subordinato – Qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico – Subordinazione attenuata.

Con riferimento all’attività giornalistica in cui la subordinazione risulta attenuata per la creatività e la particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro, la sussistenza di connotati normalmente propri del rapporto di lavoro subordinato quali la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la forma della retribuzione non sono decisivi ai fini dell’individuazione del rapporto di lavoro subordinato giornalistico.
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Considerazioni preliminari sui poteri del datore di lavoro e sul loro fondamento

Dopo aver richiamato le opere giovanili del prof. Giorgio Ghezzi e sul presupposto che il diritto del lavoro mira allo studio sistematico dei poteri in una dimensione diacronica, l’A. si propone di delineare la struttura di ciascun potere per trovare un punto di equilibrio fra le ragioni contrapposte dei prestatori di opere e dell’impresa, in un rapporto con una componente di autorità che non può essere eliminata. Il ragionamento sull’autorità del datore si sviluppa attraverso una critica della oggettivazione del lavoro nelle “energie”, cui viene contrapposta una sua valutazione personalistica
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Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

L'ordinanze affronta l’annoso problema dell’esercizio del diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato, dettato dall’esigenza di contemperare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sancito dall’art. 21 Cost. - anche sul posto di lavoro, ai sensi dall’art. 1 St. lav. - e la libertà d’iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 Cost., con tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in capo al prestatore.
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Tribunale Ascoli Piceno ord., N.696-3 Luglio 2009

(Tribunale Ascoli Piceno ord.
N:696 - 3 Luglio 2009)

Est. Pocci – G. R. c. T. Spa.

Note: Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

Lavoro subordinato – Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro – Uso di espressioni esagerate e inopportune – Rivendicazione del ruolo sindacale – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Illegittimità – Insussistenza dell’intento di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.

Nell’esercizio del diritto di critica, allorché le espressioni utilizzate siano esagerate e inopportune, non giustificano l’irrogazione del licenziamento, se sono inserite in un contesto di rivendicazioni sindacali e della dignità degli stessi lavoratori e se non emerge alcuna volontà di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.
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L’impossibile subordinazione del lavoratore imprenditore

Sintetizzato il caso oggetto di rinvio pregiudiziale, si esaminano le argomentazioni che hanno condotto la Corte ad escludere la garanzia del pagamento dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia rapporti di parentela con l’imprenditore e poteri d’influenza nella gestione dell’azienda. Interpretando l’ambito soggettivo di applicazione della dir. n. 2008/94/CE, la decisione consente di approfondire le ragioni alla base dell’esclusione dal privilegio statale e di riflettere sulla relazione fra alienità e subordinazione.
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Corte di giustizia, N.C-30/10-10 Febbraio 2011

(Corte di giustizia
N:C-30/10 - 10 Febbraio 2011)

Sez. VIII – Pres. A. Prechal, Est. K. Schiemann, Avv. Gen. Y. Bot – Lotta Andersson c. Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten.

Note: L’impossibile subordinazione del lavoratore imprenditore
Parole chiave: Retribuzione ::

Retribuzione – Rinvio pregiudiziale – Direttiva n. 80/987/Cee – Art. 10, lett. c – Disposizione nazionale – Garanzia del pagamento di crediti insoluti dei lavoratori subordinati – Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività – Conformità col diritto comunitario.

L’art. 12, lett. c, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, n. 2008/94/Ce, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.
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Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale

A volte accade di rileggere tesi dottrinali di autorevoli Autori e ci si accorge di quanto attuali possano essere teorie che risalgono a molti anni addietro, quando il Diritto del lavoro era ancora in uno stato, per così dire, embrionale. E allora, nello sforzo interpretativo di ricostruire i concetti fondamentali del Diritto del lavoro, si rilevano in tutta la loro forza e originalità alcune definizioni di Ludovico Barassi
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Corte di Cassazione, N.21031-1 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21031 - 1 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Bandini, P.M. Sepe (conf.) – E. 2000 Srl (avv. Bosio) c. Inps (avv.ti Coretti, Cossu, Correra). Corte d’Appello Genova 6 dicembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Criteri distintivi – Prestazioni saltuarie – Identificazione dell’autonomia del rapporto – Esclusione – Ricorrenza del vincolo della subordinazione – Configurabilità.

La sussistenza del vincolo della subordinazione e quindi la non configurabilità come lavoro autonomo avviene anche per prestazioni saltuarie se le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sono contraddistinte dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall’obbligo di sottostare alle disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell’organizzazione aziendale.
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Corte di Cassazione, N.21380-7 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21380 - 7 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Roselli, P.M. Salvi (diff.) – M. C. (avv. Marchese) c. C. Srl (avv. Agosta). Corte d’Appello Roma 25 settembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Differenza tra elementi costitutivi del rapporto – Mancanza di organizzazione imprenditoriale e rischio economico del lavoratore.

Per escludere la subordinazione nel rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così, ad esempio, che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare le assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari.
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Nota a Cass. 9 dicembre 2009, n. 25763

(Corte di Cassazione
9 Dicembre 2010, n.25763)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Nobile, P.M. Abbritti (conf.) – S. S. (avv.ti Vesci, P. Pugliese, A. Pugliese) c. L. S. I. Srl (avv.ti Riguzzi, Coprari e Passaro). Conf. Corte d’Appello Ancona, 13 aprile 2005.

Articolo scritto da:
Parole chiave: lavoro subordinato
La sentenza affronta il tema dei gruppi e della titolarità del rapporto di lavoro, ribadendo un principio di diritto che può dirsi consolidato (secondo cui, per imputare il vincolo alla capogruppo, occorre verificare se esista o meno un'unicità di impresa). Nella nota redazionale, si fa un rapido cenno a tale principio e ai problemi della frode alla legge e della simulazione, criticando l'indirizzo della Suprema Corte. Inoltre, si indaga brevemente la fattispecie concreta .
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Rapporto di lavoro presso comunità religiose esercenti attività commerciali

La sentenza in commento afferma tre principi di diritto importanti, stabilendo che una comunità religiosa, oltre alle attività principali di culto o religiose possa svolgerne anche altre, ad esempio quelle di tipo alberghiero, sempre che rientrino nell’alveo delle attività accessorie, ma comunque “non sporadiche od occasionali”, il fine spirituale perseguito dall’ente religioso non impedisce l’attribuzione di una natura di impresa, in ordine ai servizi svolti. Infine, al portiere deve essere riconosciuta la retribuzione prevista per le mansioni svolte
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Corte di cassazione, N.17399-17 Agosto 2011

(Corte di cassazione
N:17399 - 17 Agosto 2011)

Sez. lav. – Pres. Lamorgese, Est. Tria, P.M. Cesqui (conf.) – T.G. (avv. Zicavo) c. Cgsmapb (avv. Marini). Cassa Corte d’Appello Roma 13 settembre 2007.

Note: Rapporto di lavoro presso comunità religiose esercenti attività commerciali

Lavoro subordinato – Subordinazione – Elementi costitutivi del rapporto – Retribuzione – Minimi salariali – Principio della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. – Criteri – Parametro della contrattazione collettiva di settore – Comunità religiose – Struttura alberghiera – Ccnl turismo – Si applica.

Le comunità appartenenti a ordini religiosi svolgono attività commerciale qualora, verso corrispettivo, accolgano ospiti. Pertanto, i lavoratori che svolgano attività all’interno di questa impresa alberghiera devono essere inquadrati nei contratti collettivi di riferimento, e non vanno considerati come collaboratori domestici.
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Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

Le sentenze annotat affrontano il problema della natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio. L'A. aderisce alla tesi dei giudici, rilevando che la rilevanza delle decisioni sia da rinvenire anche nella possibilità di estendere i relativi princìpi a tutte quelle ipotesi in cui vi sia un ripristino giudiziale del rapporto al di fuori dell’area di applicazione dell’art. 18, quali, a es, l’accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione in caso di somministrazione fraudolenta
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Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro, N.5526-26 Marzo 2008

(Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro
N:5526 - 26 Marzo 2008)

Est. Orrù – Acea Spa (avv.ti Di Croce, Maresca) c. N. G. + 17 (avv. Spinosa).

Note: Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

Lavoro subordinato – Condanna alla riammissione in servizio del lavoratore – Inottemperanza – Messa in mora del datore di lavoro – Obbligo del pagamento della retribuzione – Detraibilità dell’aliunde perceptum – Esclusione.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di riammissione in servizio del lavoratore, nonostante l’offerta delle energie lavorative da parte di quest’ultimo, è tenuto al pagamento della retribuzione e non al risarcimento del danno. La retribuzione percepita nel medesimo periodo dal lavoratore quale compenso per l’attività lavorativa svolta per conto di altro datore di lavoro non può formare oggetto di decurtazione a titolo di aliunde perceptum, avendo la richiesta del lavoratore natura retributiva e non risarcitoria.
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Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro, N.21334-29 Novembre 2007

(Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro
N:21334 - 29 Novembre 2007)

Est. Orrù – Acea Spa (avv. Maresca) c. A. A. + 7 (avv. Spinosa).

Note: Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

Lavoro subordinato – Costituzione giudiziale di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Ordine di ripristino del rapporto – Inottemperanza – Messa in mora datore lavoro – Obbligo del pagamento della retribuzione – Detraibilità aliunde perceptum – Esclusione.

Il lavoratore che ha ottenuto la declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che ha messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative ha diritto di ricevere per il periodo successivo all’ordine giudiziale, e alla costituzione in mora del datore di lavoro, il pagamento della retribuzione quale adempimento dell’obbligazione nascente dal ripristino del sinallagma contrattuale. La retribuzione percepita nel medesimo periodo dal lavoratore quale compenso per l’attività lavorativa svolta per conto di altro datore di lavoro non può formare oggetto di decurtazione a titolo di aliunde perceptum, avendo la richiesta del lavoratore natura retributiva e non risarcitoria
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Il lavoro delle «telefoniste» e gli indici della subordinazione

Sentenza assurta a particolare notorietà nella stampa quotidiana perché, secondo alcune informazioni rese in via immediata, avrebbe riguardato il complesso e cruciale problema della natura giuridica del rapporto di lavoro degli addetti ai call center, per i quali come è noto sono state emanate alcune importanti circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di attività di vigilanza e indicazioni operative con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuativenella modalità a progetto di cui agli artt. 61 ss. del d.lgs. n. 276/2003
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Corte di Cassazione, N.9812-14 Aprile 2008

(Corte di Cassazione
N:9812 - 14 Aprile 2008)

Sez. lav. – Pres. Ravagnani, Est. D’Agostino, P.M. Salvi – Società Solidea Sas (avv.ti Ferretti, Casella e Scudier) c. Inps (avv.ti Maritato, Coretti e Correra). Conf. Corte d’Appello Venezia.

Note: Il lavoro delle «telefoniste» e gli indici della subordinazione
Parole chiave: lavoro subordinato :: qualificazione :: Indici ::

Lavoro subordinato – Indici normativi di individuazione della natura del rapporto – Contenuto. Qualificazione del giudice di merito – Censurabilità in sede di legittimità – Limiti.

L’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale: costituiscono indici sintomatici della subordinazione l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario, la cadenza e la forma delle retribuzioni e l’utilizzazione di strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro nell’ambiente dallo stesso apprestato.
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Le oscillazioni del pendolo: flessibilità e rigidità nell’accesso al lavoro subordinato dopo la legge Fornero

Il saggio analizza le novità contenute nella legge n. 92, in materia di flessibilità in ingresso nell’area del lavoro subordinato. Le figure contrattuali flessibili prese in esame sono il contratto a tempo determinato, la somministrazione, il part-time, il lavoro intermittente e l’apprendistato. Ricorrendo all’immagine del pendolo, l’Autore ripercorre le continue oscillazioni legislative tra l’intento di affermare e realizzare l’egemonia del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la spinta a facilitare il ricorso a modelli negoziali non standard, allentandone i vincoli.
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