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Le mansioni superiori nel rapporto di lavoro privato e nel pubblico impiego

1. — Premessa — L’interessante sentenza in commento permette di analizzare le differenze di trattamento normativo nel lavoro privato e nell’impiego pubblico in tema di adibizioni a mansioni superiori. Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, l’espletamento da parte del pubblico impiegato di mansioni non corrispondenti a quelle di appartenenza non incide sull’inquadramento del lavoratore o sull’assegnazione di incarichi di direzione.
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Tribunale Ancona, N.-6 Luglio 2006

(Tribunale Ancona
N: - 6 Luglio 2006)

Sez. lav. – G.U. De Antoniis – Papi (avv.ti Medici, Gabrielli) c. Comunità Montana dell’Esino-Frasassi, in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti G. Ranci, A. Ranci).

Note: Le mansioni superiori nel rapporto di lavoro privato e nel pubblico impiego

Mansioni superiori – Pubblico dipendente – Differenze retributive.

L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. L’assegnazione a mansioni superiori deve avvenire in presenza di un incarico formale e di un posto vacante in pianta organica: in tal caso non viene pregiudicato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico previsto per la qualifica superiore espletata. (1)
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