Assistenza ai disabili – Diritto al trasferimento a sede lavorativa più vicina – Art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 – Configurazione come mera potenzialità in relazione alle esigenze dell’amministrazione.
Con riguardo all’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di privatizzazione, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104
del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell’amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui ai fini del riconoscimento del suddetto diritto non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche «disponibili». L’onere probatorio attinente alla sussistenza di quest’ultimo requisito, siccome concerne...