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lavoratrice madre

Nota a Tribunale Bologna 2 aprile 2010

La sentenza evidenzia lil legame tra trattamento dei genitori-lavoratori e discriminazioni. Essa stabilisce il principio per cui la modifica delle mansioni della lavoratrice, al rientro da un’assenza per maternità, è da considerarsi discriminatoria previa verifica della riduzione dei contenuti professionali delle mansioni assegnate. Nella specie il trattamento peggiorativo subito dalla lavoratrice vìola la ratio di tutela che ispira il legislatore costituzionale che ripudia la disincentivazione del ruolo materno conseguente al pregiudizio delle aspettive di crescita prof. della lavoratrice
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Tribunale Bologna ord., N.-2 Aprile 2010

(Tribunale Bologna ord.
N: - 2 Aprile 2010)

Giud. Coco – I. M. e Consigliera provinciale di parità Provincia Bologna c. Centrale Adriatica Società Cooperativa.

Note: Nota a Tribunale Bologna 2 aprile 2010

Mansioni e qualifiche – Lavoratrice madre – Rientro dal congedo di maternità – Modificazione delle mansioni – Passaggio da addetta al controllo di qualità ad addetta al data entry fornitori – Trattamento discriminatorio – Nullità.

La modificazione delle mansioni della lavoratrice al rientro dal periodo di congedo di maternità e parentale della durata complessiva di sei mesi, con il passaggio da responsabile del controllo qualità a quello di addetta al data entry fornitori è da considerarsi discriminatoria previa verifica della riduzione dei contenuti professionali delle mansioni assegnate, che non sono di concetto secondo la declaratoria del Ccnl applicato, senza che la qualifica di coordinatrice del servizio attribuita valga a riequilibrare l’ascrivibilità delle attività assegnate a mansioni esecutive. Tale trattamento vìola la ratio di tutela che ispira il legislatore costituzionale e speciale, in coerenza con l’idem sentire della collettività che ripudia la disincentivazione dell’essenziale ruolo materno
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Il licenziamento illegittimo della lavoratrice madre e le sue conseguenze

Le due sentenze qui annotate confermano il principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di declaratoria di licenziamento illegittimo perché intimato in violazione dell’art. 2 della legge n. 1204/1971, la lavoratrice ha diritto anche al risarcimento del danno subìto; proprio la quantificazione dell’ammontare del risarcimento è stata oggetto di varie interpretazioni sia da parte della giurisprudenza, che da parte della dottrina.
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Corte di Cassazione, N.5749-3 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:5749 - 3 Marzo 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Stile – V. S. (avv. Celata) c. Dental Biemme di Matarrelli Italia Sas (avv.ti Esposito e Giannelli).

Note: Il licenziamento illegittimo della lavoratrice madre e le sue conseguenze

Licenziamento individuale – Lavoratrice madre – Stato oggettivo della gravidanza – Nullità – Risarcimento danni.

Il divieto di licenziamento della lavoratrice di cui all’art. 2 della legge n. 1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio. Pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto – che è nullo (e non inefficace) – comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, dovute a titolo di risarcimento del danno
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Corte Appello Torino, N.304-24 Aprile 2008

Licenziamento individuale, lavoratrice madre, divieto, deroghe, onere della prova

La deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre opera non solo in caso di cessazione dell’attività dell’impresa ma anche nel caso di cessazione dell’attività del reparto cui la lavoratrice è addetta, purché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. L’applicazione estensiva della deroga è subordinata alla condizione che il datore di lavoro assolva l’onere probatorio circa l’impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altre unità produttive dell’azienda
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Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

L’analisi comparata delle due pronunce in esame fornisce l’occasione per ricostruire l’annoso dibattito che ha interessato la disciplina del licenziamento intimato durante il periodo di gravidanza e il rapporto tra tale istituto e il licenziamento discriminatorio per ragioni di genere.
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Tribunale Forlì, N.75-22 Marzo 2007

(Tribunale Forlì
N:75 - 22 Marzo 2007)

Est. Allegra – F. (avv. Graziani) e Consigliera di parità della Provincia di Forlì Cesena (avv. Graziani) c. Biemme Elettrocambi Srl (avv.ti Dolcini e Beleffi).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Nullità del licenziamento – Riassunzione – Deroga al divieto di licenziamento per cessazione dell’attività aziendale – Non sussiste.

Sussistendo elementi per considerare in via deliberativa nullo il licenziamento irrogato durante il periodo di gravidanza, la lavoratrice ha diritto alla riammissione al lavoro. Trattandosi di impresa con meno di quindici dipendenti, non può essere pronunciato formale provvedimento di reintegrazione, d’altra parte neppure richiesto dalla ricorrente, che ha appunto domandato la riassunzione nel posto di lavoro.
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Tribunale di Milano, N.2694-9 Agosto 2007

(Tribunale di Milano
N:2694 - 9 Agosto 2007)

Est. Ravazzoni – P. (avv.ti Chessa e Coccia) e Consigliere di parità della Provincia di Milano (avv. Mottalini) c. CM Sistemi Spa (avv.ti Prosperetti, Dal Bo e Del Pennino).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Onere della prova – Nullità del licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro.

Nel concetto di discriminazione basata sul sesso va annoverata anche la discriminazione collegata alla stato di gravidanza/maternità, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, le cui indicazioni sono state trasfuse nell’art. 2, comma 7, Direttiva n. 2002/73/Ce. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 108/1990, ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori si estendono le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970, a prescindere dal numero dei dipendenti e anche a favore dei dirigenti.
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