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Licenziamenti collettivi, conciliazioni e interpretazione dei contratti collettivi

SOMMARIO: 1. La vicenda all’origine del giudizio della Corte e la soluzione interpretativa adottata dai giudici — 2. Art. 1362 cod. civ., accordi cd. interpretativi e atti individuali di amministrazione — 3. L’art. 1364 cod. civ. e l’oggetto limitato del negozio collettivo.
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Corte Appello Torino, N.33-17 Febbraio 2011

(Corte Appello Torino
N:33 - 17 Febbraio 2011)

Pres. Mariani, Est. Sanlorenzo – Thyssenkrupp Acciai speciali Terni Spa (avv.ti Tartaglia, Pes, Pugno) c. D.F. (avv.ti Bonetto, Napoli). Conf. Tribunale Torino 29 aprile 2009.

Note: Licenziamenti collettivi, conciliazioni e interpretazione dei contratti collettivi

Contratto collettivo – Interpretazione – Regole ermeneutiche – Principio di gerarchia – Prevalenza e letterale – Ritenuta chiarezza dell’interpretazione letterale – Ricorso ad altri criteri interpretativi – Necessità – Esclusione

In tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di un significato testuale complessivo – non solo emergente dal dato letterale, ma anche ricavabile dal collegamento logico delle varie clausole – chiaro e privo di ambiguità, non è consentito fare ricorso a criteri sussidiari e integrativi, quali il comportamento delle parti in occasioni precedenti o successive. (
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Sull’autonomia del congedo di paternità del lavoratore subordinato

Nel corso di una causa in cui si discute del mancato pagamento dell’indennità spettante al padre lavoratore ex art. 29 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 da parte dell’Inps, emergono elementi utili ad attribuire una fisionomia più precisa al congedo di paternità regolato dal precedente art. 28. La sentenza viene apprezzata dall'Autrice per un significativo risultato. Pur mantenendo la natura di diritto «trasferito» dalla madre al padre, contribuisce (per la prima volta) in modo significativo a rendere il congedo di paternità quanto possibile, indipendente dalla posizione giuridica della madre.
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Tribunale Firenze, N.1169-16 Novembre 2009

(Tribunale Firenze
N:1169 - 16 Novembre 2009)

Muntoni – D. M. (avv.ti Gardelli, Marconi) c. Inps (avv.ti Imbriaci, Falso, Zaffina, Colella).

Note: Sull’autonomia del congedo di paternità del lavoratore subordinato

Congedi – Congedo di paternità – Art. 28, d.lgs. n. 151/2001 – Lavoratore subordinato – Condizioni per l’utilizzo – Durata dello stesso.

Al padre lavoratore deve essere riconosciuto un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità regolato dall’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, a prescindere dal fatto che la madre sia o sia stata una lavoratrice. La durata del congedo è di 5 mesi quando la madre non ha utilizzato il congedo di maternità.
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