Contratto collettivo – Lavoro pubblico – Inquadramento – Parità –
Discriminazione.
La clausola di cui all’art. 74, comma 4, Ccnl comparto Università 9 agosto
2000 – là dove, segnatamente, recita: «con l’art. 74 del Ccnl le parti hanno legittimamente
delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie,
né può configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l’art.
52, d.lgs. n. 165/2001» – non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare
un contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45,
d.lgs. n. 165, cit., in quanto tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi
o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce
parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella
sede;