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inquadramento

Contratto collettivo e parità nel lavoro pubblico

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si sofferma, fra l’altro, sulla questione del possibile assoggettamento del contratto collettivo pubblico alla regola di parità di trattamento. La Corte, in sostanza, afferma che nel lavoro pubblico il principio di parità «vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo», ma anche che la parità «non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede», cioè in sede collettiva
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Corte di Cassazione, N.16504-18 Giugno 2008

(Corte di Cassazione
N:16504 - 18 Giugno 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Curcuruto, P.M. Fedeli (diff.) – Univ. Studi Basilicata c. Tedesco (avv. Di Pardo). Diff. Trib. Potenza 10 giugno 2004.

Note: Contratto collettivo e parità nel lavoro pubblico

Contratto collettivo – Lavoro pubblico – Inquadramento – Parità – Discriminazione.

La clausola di cui all’art. 74, comma 4, Ccnl comparto Università 9 agosto 2000 – là dove, segnatamente, recita: «con l’art. 74 del Ccnl le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie, né può configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001» – non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare un contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, d.lgs. n. 165, cit., in quanto tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede;
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