handicap

Trasferimento senza consenso e assistenza a un familiare con handicap: ipotesi legittima nel caso di incompatibilità ambientale

Il diritto del lavoratore legittimato ad assistere un familiare con handicap a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso vige in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico – produttive dell’azienda o della pubblica amministrazione. Diversamente, il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere utilizzato qualora la considerazione complessiva e l’equo bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti necessitano di un intervento risolutivo dei gravi ed accertati pregiudizi derivanti dalla permanenza del dipendente presso l’originaria sede di lavoro.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di Cassazione, N.16102-9 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16102 - 9 Luglio 2009)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. Morcavallo, P.M. Martone (Conf.) – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) c. A. (non costituita). Cassa Corte d’Appello Messina 24 giugno 2004.

Note: Trasferimento senza consenso e assistenza a un familiare con handicap: ipotesi legittima nel caso di incompatibilità ambientale
Parole chiave: trasferimento :: handicap ::

Lavoro subordinato – Lavoratore che assiste un familiare con handicap – Incompatibilità ambientale – Gravi disfunzioni organizzative per il datore di lavoro – Bilanciamento di diritti costituzionalmente garantiti – Legittimità del trasferimento senza consenso.

Alla luce di una interpretazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 orientata alla complessiva considerazione dei princìpi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa a ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base a una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa