Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo –
Illegittimità – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto
a quelle di assunzione – Consenso del lavoratore – Legittimità –
Conservazione del posto di lavoro – Onere della prova a carico del
datore di lavoro.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro
che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di
lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo
che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a
quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato
per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche
di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso,
la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio
professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con
l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.