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giusta causa

il recesso dal contratto d'opera intellettuale a termine

Il caso a quo che ha determinato la pronuncia della Corte di Cassazione che si commenta riguarda le vicende di un contratto di prestazione d’opera intellettuale, stipulato con durata quinquennale con un lavoratore posto ai vertici dell’azienda committente, per lo svolgimento di mansioni di coordinamento e organizzazione dell’intero complesso aziendale.
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Corte di Cassazione, N.24367-1 Ottobre 2008

(Corte di Cassazione
N:24367 - 1 Ottobre 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Balletti (conf.) – Cortellazzi Fintec Spa (avv.ti Fusillo e Borghesi) c. C. M. (avv.ti Magrini e Dell’Omarino). Corte d’Appello Brescia 19 marzo 2005.

Note: il recesso dal contratto d'opera intellettuale a termine
Parole chiave: lavoro autonomo ::

Lavoro autonomo – Contratto d’opera intellettuale – Apposizione del termine finale – Recesso per giusta causa – Inapplicabilità della disciplina del recesso di cui all’art. 2237 cod. civ. – Diritto del prestatore d’opera al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito.

In tema di contratto d’opera, risponde a interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti (ex art. 1322 cod. civ.) la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l’interruzione del rapporto contrattuale, per l’inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l’altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo.
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Abuso del diritto al congedo parentale e licenziamento per giusta causa

(Corte di Cassazione
16 Giugno 2008, n.16207)

Pres. De Luca, Est. Balletti, P.M. Riello (Diff.) – Electrolux Home Products Italy Spa (avv.ti Trifirò, Favalli, Zucchinali) c. M. G. (avv.ti Bologna, Petrino). Diff. Corte d’App. Milano 30 agosto 2004

Articolo scritto da:
La sentenza in epigrafe si segnala per aver, per la prima volta, a quanto consta, ammesso la sindacabilità delle modalità di esercizio del diritto al congedo parentale ex art. 32, d.lgs. n. 151 del 2001, nel caso di specie usufruito dal padre lavoratore.
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Violazione della normativa antiriciclaggio: la duplice posizione soggettiva non esclude la sanzionabilità del comportamento..

La sentenza in esame, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato dall’istituto bancario al sig. S. C. per violazione della normativa antiriciclaggio, offre un’importante spunto per riflettere sugli obblighi dei dipendenti bancari connessi al «rischio di riciclaggio».
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Tribunale Asti, N.354-31 Luglio 2007

(Tribunale Asti
N:354 - 31 Luglio 2007)

Est. Gibelli – S. C. (avv.ti Martino e Occhionero) c. Banca Bipop-Carire Spa filiale di Asti (avv.ti Benzi e Provera)

Note: Violazione della normativa antiriciclaggio: la duplice posizione soggettiva non esclude la sanzionabilità del comportamento..

Licenziamento individuale – Giusta causa – Insussistenza – Violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 3, legge 5 luglio 1991, n. 197 – Insussistenza – Scissione cliente/dipendente di un istituto di credito – Assenza di esplicita precisazione nella motivazione – Operazione di frazionamento di denaro contante – Divieto – Obbligo di fedeltà

È illegittimo il licenziamento inflitto a un «cliente/dipendente» di un istituto di credito che abbia posto in essere una serie di operazioni di deposito sul libretto nominativo attraverso la tecnica del frazionamento – in modo da sfuggire al divieto e al relativo obbligo di segnalazione imposto dalla normativa antiriciclaggio – per aver omesso l’istituto di precisare in modo esplicito, nella motivazione, che la contestazione era indirizzata al dipendente e non al cliente
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