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Fiscalizzazione degli oneri sociali e sistema retributivo a cottimo

La fiscalizzazione degli oneri sociali non spetta qualora le retribuzioni di fatto corrisposte da un’azienda ai propri dipendenti siano non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi solo in caso di superamento di determinati livelli di cottimo.
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Corte Appello Bologna, N.-17 Dicembre 2007

(Corte Appello Bologna
N: - 17 Dicembre 2007)

Pres. Castiglione, Est. Migliorati – Inps (avv.ti Barusi e Fonzo) c. Max Mara Fashion Group Srl (avv.ti Persiani e Spaggiari). Riforma Pret. Reggio Emilia 30 dicembre 1994, n. 572 (non definitiva), e Trib. Reggio Emilia 11 gennaio 2002, n. 56.

Note: Fiscalizzazione degli oneri sociali e sistema retributivo a cottimo

Retribuzione – Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi – Presupposto – Applicazione di condizioni non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo – Regole aziendali – Trattamenti non inferiori a quelli collettivi solo in caso di superamento di determinati livelli di cottimo – Presupposto per la fiscalizzazione – Inesistenza.

La fiscalizzazione degli oneri sociali non spetta qualora le retribuzioni di fatto corrisposte da un’azienda ai propri dipendenti siano non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi solo in caso di superamento di determinati livelli di cottimo.
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