Con la sentenza del 29-30 luglio 2008, la Corte Costituzionale sancisce la
parziale illegittimità del più gravoso dispositivo di legge in forza del quale, dal 1° gennaio
2001, l’accesso alle prestazioni economiche che costituiscono «diritti soggettivi»
in base alla legislazione in materia di servizi sociali – nella specie l’indennità di accompagnamento
agli invalidi civili ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 – richiede,
obbligatoriamente, la titolarità della Carta di soggiorno di cui all’art. 9, T.U. n.
286/98, ora sostituita dal Permesso di soggiorno Ce-Slp

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