esclusione

Il giudice «equilibrista» e il rebus del sistema sindacale italiano: osservazioni sulla controversia tra Fiom e Fiat

L'A. esamina la sentenza del giudice di Torino, intervenuta sulla causa che ha contrapposto la Fiom nazionale alla Fiat. E’ valutata criticamente l’argomentazione sviluppata nella pronuncia, innanzitutto perché viene fatto riferimento, a proposito delle diverse questioni affrontate, a principi molto diversi tra loro. Sono inoltre contestate più asserzioni, di portata generale nonché specificamente connesse ai fatti giudicati, le quali assumono grande importanza ai fini della decisione. Tra di esse il diffuso ed incontestato rilievo nel sistema giuridico statuale del principio di effettività.
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Tribunale Torino, N.2583-15 Settembre 2011

(Tribunale Torino
N:2583 - 15 Settembre 2011)

Est. Ciocchetti – Fiom-Cgil Nazionale (avv.ti Alleva, Ferrara, Focareta, Martino, Panici, Piccinini, Poli, Recchi) c. Fiat Spa, Fiat Group Automobiles Spa, Fabbrica Italia Pomigliano Spa (avv.ti De Luca Tamajo, Dirutigliano, Dondi, Favalli, Olivieri) e c. Fim-Cisl Nazionale (avv. Baldoni), Uilm-Uil Nazionale (avv.ti Giorgi, Pozza), Fismic (avv.ti Scalenghe, D’Amato, Ciaramella), Ugl metalmeccanici (avv. Roggero)

Note: Il giudice «equilibrista» e il rebus del sistema sindacale italiano: osservazioni sulla controversia tra Fiom e Fiat

Condotta antisindacale – Costituzione di società che non aderisce a Confindustria e sottoscrive contratti collettivi, con il dissenso di Fiom-Cgil – Impiego dei prestatori, già operanti nello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco, presso tale società, senza applicazione dell’art. 2112 cod. civ. – Validità dei contratti collettivi – Corretta qualificazione dei contratti collettivi come di primo e secondo livello – Insussistenza

Ferma la legittimità in sé dei due contratti collettivi impugnati, si esclude che la stipulazione dei medesimi possa essere considerata espressione di antisindacalità. Infatti il contratto sottoscritto il 29 dicembre 2010 è stato correttamente qualificato come di primo livello, dal momento che esso si svincola dal contratto nazionale di categoria per l’industria metalmeccanica e definisce ogni aspetto dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, con una ampiezza ed esaustività del tutto simile a qualsiasi contratto nazionale: l’art. 2112 c.c. non può allora essere ritenuto violato, considerato che l’ipotetica applicazione di quest’ultimo non renderebbe in ogni caso operante l’indicato contratto nazionale presso Fabbrica Italia Pomigliano Spa, ai sensi del co. 3.
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Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

L’ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, perché «di particolare importanza», ha posto alla Corte una serie di questioni e innanzitutto ha chiesto di stabilire se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale diverso tanto dal danno morale quanto da quello biologico e consistente «nella lesione del fare a-reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti»
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Corte di Cassazione, N.26972-11 Novembre 2008

(Corte di Cassazione
N:26972 - 11 Novembre 2008)

Sezioni Unite – Pres. Carbone, Est. Preden, P.M. Iannelli (conf.) – Procedimento rimesso alle Ss.Uu. con ordinanza n. 4712/2008 al fine dell’esame di questione di particolare importanza.

Note: Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

Danno – Danno non patrimoniale – Categoria generale – Danno esistenziale – Autonomia – Esclusione. Danno – Diritti inviolabili della persona – Danno non patrimoniale – Risarcibilità. Danno – Rapporto di lavoro – Danni-conseguenza non patrimoniale – Risarcibilità

Il danno non patrimoniale è categoria generale del diritto non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate: in particolare non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale» atteso che ciò determinerebbe la confluenza nella categoria della atipicità del danno in questione; tale situazione infatti non è voluta dal legislatore, né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 cod. civ. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili
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