L’art. 70 del d.lgs. n. 151/2001, corretto nel 2003 dalla legge n. 289, scrive, regolando
l’indennità di maternità per le libere professioniste, che alle stesse, «iscritte a una
cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente Testo Unico,
è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i
tre mesi successivi alla stessa», e il successivo art. 72 estende il medesimo diritto alle situazioni
di adozione e affido.

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