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discriminazione

Una prospettiva comparata sull’ostracismo anagrafico. La giurisprudenza e il lavoratore «anziano»

Articolo scritto da:
La popolazione europea tende gradualmente ad invecchiare. Le proiezioni demografiche confermano la probabilità che, da qui al 2060, i bassi indici di natalità, il costante aumento della speranza di vita e i continui afflussi di migranti mantengano quasi immutata la popolazione totale dell’Unione europea (UE) che, tuttavia, sarà nettamente più anziana. L’articolo compara le soluzioni adottate nei principali Stati dell’Unione europea (Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Regno Unito) e negli Stati Uniti d’America per evitare la segregazione dei lavoratori di età più elevata.
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Discriminazione per età, ricambio generazionale, discriminazione di genere nei recenti orientamenti della Corte di Giustizia Ue

Il saggio analizza l’orientamento della Corte Giustizia UE in materia di divieto di discriminazione per età alla luce delle numerose e recenti pronunce in materia, per individuare la portata del giudizio di proporzionalità e di bilanciamento con altri valori primari, quali il perseguimento di obiettivi occupazionali. Ci si sofferma sull’interpretazione volta a considerare il ricorrere della promozione del “ricambio generazionale” come giustificazione del venir meno del divieto, pur non essendo esso contemplato dalla direttiva, sulla base della sua connessione col principio di solidarietà.
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Introduzione. L'effetto trasversale del principio di non discriminazione

Articolo scritto da:
L'Autrice descrive il contenuto dei vari contributi che compongono il Tema del numero della Rivista, mettendo in evidenza come Il taglio dell’indagine sia trasversale, cosa che dipende dalla natura stessa dei divieti di discriminazione, che, a esclusione di limiti espressi, hanno una portata generale.
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Nota a Tribunale Bologna 2 aprile 2010

La sentenza evidenzia lil legame tra trattamento dei genitori-lavoratori e discriminazioni. Essa stabilisce il principio per cui la modifica delle mansioni della lavoratrice, al rientro da un’assenza per maternità, è da considerarsi discriminatoria previa verifica della riduzione dei contenuti professionali delle mansioni assegnate. Nella specie il trattamento peggiorativo subito dalla lavoratrice vìola la ratio di tutela che ispira il legislatore costituzionale che ripudia la disincentivazione del ruolo materno conseguente al pregiudizio delle aspettive di crescita prof. della lavoratrice
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Tribunale Bologna ord., N.-2 Aprile 2010

(Tribunale Bologna ord.
N: - 2 Aprile 2010)

Giud. Coco – I. M. e Consigliera provinciale di parità Provincia Bologna c. Centrale Adriatica Società Cooperativa.

Note: Nota a Tribunale Bologna 2 aprile 2010

Mansioni e qualifiche – Lavoratrice madre – Rientro dal congedo di maternità – Modificazione delle mansioni – Passaggio da addetta al controllo di qualità ad addetta al data entry fornitori – Trattamento discriminatorio – Nullità.

La modificazione delle mansioni della lavoratrice al rientro dal periodo di congedo di maternità e parentale della durata complessiva di sei mesi, con il passaggio da responsabile del controllo qualità a quello di addetta al data entry fornitori è da considerarsi discriminatoria previa verifica della riduzione dei contenuti professionali delle mansioni assegnate, che non sono di concetto secondo la declaratoria del Ccnl applicato, senza che la qualifica di coordinatrice del servizio attribuita valga a riequilibrare l’ascrivibilità delle attività assegnate a mansioni esecutive. Tale trattamento vìola la ratio di tutela che ispira il legislatore costituzionale e speciale, in coerenza con l’idem sentire della collettività che ripudia la disincentivazione dell’essenziale ruolo materno
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Diritto alla sicurezza sociale e divieti di discriminazione

Articolo scritto da:
L'Autrice ricorda come anche i rapporti fra tutela welfaristica e tutela antidiscriminatoria sono molto stretti; essi agiscono, però, nella stessa direzione, e non per controbilanciarsi. Si tratta di due diversi rimedi contro la diseguaglianza. Come i sistemi di welfare hanno come scopo quello di controbilanciare le diseguaglianze prodotte dal mercato, così il diritto antidiscriminatorio nasce e si sviluppa per combattere le differenze che si traducono in esclusione. Welfare e eguaglianza devono dunque andare insieme.
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Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di discriminazione

Articolo scritto da:
Parole chiave: discriminazione
SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Le nozioni di discriminazione diretta. — 2.1. La prescrizione antidiscriminatoria dell’art. 10, d.lgs. n. 276/2003. — 3. Le esenzioni «generali» dalla discriminazione diretta nei decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003. — 3.1. La esenzione dalla discriminazione diretta basata sul sesso. — 3.2. Esenzioni «generali» dalla discriminazione diretta e clausola di non regresso. — 4. Le esenzioni «speciali» al divieto di discriminazione diretta: il fattore religioso. — 4.1. Segue: I fattori della «idoneità al lavoro» e della «età». — ...
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La discriminazione per associazione e le conseguenze del comportamento discriminatorio

La nota ha a oggetto un’ordinanza del Trib. Brescia in materia di discriminazioni in base a razza e origine etnica. Sono analizzate le questioni inerenti alla nozione di discriminazione per associazione nonché alle sanzioni e ai rimedi conseguenti l'accertamento della natura discriminatoria del comportamento contestato, nella specie consistente nell’esposizione di un cartello ingiurioso a danno di una sindacalista della Cgil. La finalità è quella di ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal giudice raffrontandolo con quanto stabilito in materia dalla Corte di Giustizia
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Tribunale Brecia, Sez. III, ord., N.-31 Gennaio 2012

(Tribunale Brecia, Sez. III, ord.
N: - 31 Gennaio 2012)

Est. Cassia – V.R.G., Asgi, Fondazione Guido Piccini Onlus (avv.ti Guariso, Zucca) c. Sezione cittadina della Lega Nord di Adro (avv. Borasio

Note: La discriminazione per associazione e le conseguenze del comportamento discriminatorio
Parole chiave: discriminazione :: associazione :: molestia :: rimedi ::

Discriminazioni – Molestia – Cartello contenente frasi umilianti e offensive – Soggetto non appartenente al gruppo tutelato – Pregresse attività di contrasto alla discriminazione su base razziale o etnica – Discriminazione per associazione – Sussistenza.

L’esposizione di un cartello contenente frasi umilianti e offensive integra la fattispecie di molestia sulla base della razza o dell’origine etnica di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 215/2003, anche qualora il destinatario del comportamento non sia appartenente al gruppo protetto, laddove, sulla base di pregresse attività di quest’ultimo di contrasto alla discriminazione su base razziale o etnica, risulti possibile associarlo alla categoria protetta.
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Cfl, scatti di anzianità, discriminazioni in ragione dell’età: a proposito di un singolare revirement della Cassazione

1. Premessa. Sulla qualificazione dei precedenti giurisprudenziali: orientamenti, indirizzi, pronunce isolate. — 2. Il revirement della Cassazione in tema di Cfl e anzianità di servizio: il caso delle Ferrovie dello Stato. — 3. Il (già) «costante orientamento» della Suprema Corte sulla questione in esame: il caso Atm. — 4. Cfl e scatti di anzianità: ha qualcosa da dire in materia il diritto antidiscriminatorio di matrice comunitaria? Le indicazioni del caso Hütter. — 5. Conclusioni.
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Corte di Cassazione, N.12321-15 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:12321 - 15 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Miani Canevari, P.M. Matera (Conf.) – Rete Ferroviaria Italiana Spa (avv. Scognamiglio) c. Z. G. Rigetta il ricorso avverso Corte d’Appello Roma 3 maggio 2006.

Note: Cfl, scatti di anzianità, discriminazioni in ragione dell’età: a proposito di un singolare revirement della Cassazione

Contratto di formazione e lavoro – Lavoro subordinato (contratto particolare) – Tirocinio (apprendistato) – Causa – Individuazione – Conseguenze in materia di retribuzione – Attribuzione di una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori – Legittimità – Limiti.

La norma in questione, per essere posta a garanzia di lavoratori particolarmente deboli sul piano contrattuale, tutela interessi di natura generale e ha certamente natura imperativa e inderogabile, come si evince anche dalla sua formulazione, nella quale manca ogni richiamo a diverse disposizioni della contrattazione collettiva e individuale. È priva di rilievo la considerazione che gli Accordi interconfederali per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro escludono il computo del periodo di formazione e lavoro dagli aumenti periodici di anzianità. Deve infatti ritenersi che il testo normativo in questione pone un limite anche alla contrattazione collettiva, dal momento che non si vede come, una volta ritenuta la sua natura imperativa ...
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Corte di Cassazione, N.11206-14 Mag 2009

(Corte di Cassazione
N:11206 - 14 Mag 2009)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Riello (Diff.) – C. E., E. L. (avv.ti Vacirca, Califano) c. Rete Ferroviaria Italiana Spa (avv. Maresca). Rigetta il ricorso avverso Corte d’Appello Genova 10 luglio 2006.

Note: Cfl, scatti di anzianità, discriminazioni in ragione dell’età: a proposito di un singolare revirement della Cassazione

Contratto di formazione e lavoro – Lavoro subordinato (contratto collettivo di) – Efficacia – Istituti retributivi di origine negoziale basati sull’anzianità di servizio – Esclusione dell’utile computo del periodo di formazione e lavoro – Contrasto con norma imperativa in tema di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di formazione e lavoro – Esclusione – Fattispecie concernente l’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e il Ccnl per i dipendenti delle ferrovie statali 7 luglio 1995.

Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in legge n. 863 del 1984 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – il contratto collettivo – nella specie, Accordo interconfederale 18 dicembre 1988, paragrafo 7.5., e Ccnl dei dipendenti delle ferrovie statali 7 luglio 1995, punto 5.2 – che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione lavoro, siccome la disposizione non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale
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Sui divieti di discriminazione per motivi di genere

L’A. commenta le novità in materia di nozioni di discriminazione, di mainstreaming e di promozione delle pari opportunità, introdotte nel D.lgs. 11.04.2006, n. 198, a seguito del recepimento della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, con il D.lgs. 25.01.2010, n. 5, mettendo in luce i riflessi positivi e le questioni lasciate aperte dal legislatore.
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Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio

L’articolo esamina la disciplina del licenziamento discriminatorio alla luce delle modifiche apportate recentemente all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ragionando dapprima sulla tendenza a trasformare la tutela antidiscriminatoria nella sola forma di tutela assoluta del diritto al mantenimento del posto di lavoro. L’articolo si sofferma poi sulla specificità della tutela discriminatoria, in particolare sulla sua funzione di diagnosi di fenomeni di diseguaglianza sociale.
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