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Dirigenza pubblica e disabilità sopravvenuta: un’ipotesi di mancata tutela

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Parole chiave: disabilità
A distanza di meno di un anno ci troviamo nuovamente a commentare una sentenza della Suprema Corte in materia di legge n. 104, avente origine da fasi di merito incardinate davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Trento (Si veda S. Assennato, Diritto, aspettativa o potenzialità nella tutela del lavoro dei disabili, in q. Riv., 2006, p. 551).
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Cassazione, N.14624-22 Giugno 2007

(Cassazione
N:14624 - 22 Giugno 2007)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Curcuruto, P.M. Destro (conf.) – Ministero dell’economia e delle finanze (Avv.ra Generale dello Stato) c. C. R. (avv.ti Fiore e Vacirca).

Note: Dirigenza pubblica e disabilità sopravvenuta: un’ipotesi di mancata tutela
Parole chiave: disabilità ::

Impiego pubblico – Portatore di disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione – Art. 21, legge n. 104 del 1992 – Diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede – Insussistenza.

In tema di pubblico impiego, il diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede, riconosciuto alle persone handicappate dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992, spetta a chi sia già portatore di handicap al momento in cui venga assunto, senza che sia possibile estendere il diritto alla precedenza di sede al dipendente successivamente divenuto portatore di handicap, il quale può semmai far valere il diverso diritto di essere trasferito con precedenza a domanda. Ciò vale a maggior ragione con riferimento alle posizioni dirigenziali, per le quali il conferimento dell’incarico può essere collegato proprio alla situazione particolare della sede di destinazione, sicché il diritto alla scelta prioritaria, ...
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Nota a Cass. 26 giugno 2009, n. 15049

Ai lavoratori assunti obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 482/1968 si applica il normale trattamento economico e normativo ivi compresa la disciplina dei licenziamenti per riduzione del personale e per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, pur nell’ipotesi in cui a seguito del licenziamento rimangano scoperta l’aliquota di posti riservati per legge, l’invalido dovrà essere mantenuto in servizio, pur in mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto, solamente nel caso in cui il datore di lavoro non provi l’assoluta mancanza in azienda di posti compatibili con l’invalidità.
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Corte di Cassazione, N.15049-26 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:15049 - 26 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Lamorgese, P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) – V. F. (avv. Campese) c. Casa di Cura (Omissis) Spa (avv. Turrà). Conf. Corte d’Appello Salerno 24 gennaio 2006, n. 147.

Note: Nota a Cass. 26 giugno 2009, n. 15049
Parole chiave: disabilità ::

Disabilità – Legge n. 482 del 1968 – Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repechage – Limitazione

Nell’ipotesi di licenziamento di invalido avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968 per giustificato motivo oggettivo, l’onere, che grava sul datore di lavoro, di provare l’impossibilità di collocare in altro modo il lavoratore nell’ambito aziendale deve essere soddisfatto, ove l’azienda si trovi in una situazione di mancata copertura delle aliquote di invalidi previste dalla legge suddetta, tenendo conto che l’invalido deve essere comunque mantenuto in servizio ancorché in posizione meno produttiva rispetto a quella (soppressa) alla quale era in precedenza addetto, a meno che non vi sia la prova della mancanza assoluta nell’ambito dell’intera azienda di mansioni compatibili con lo stato d’invalidità, ancorché corrispondenti a una qualifica inferiore.
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I diritti dimenticati dei disabili e dei loro familiari in seguito alle recenti riforme

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Parole chiave: disabilità diritti
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Ai figli conviventi dei disabili gravi spetta il congedo biennale retribuito

(corte costituzionale
30 Gennaio 2009, n.19)

Pres. Flick, Red. Saulle – C. F. c. Istituto superiore «Zambeccari» (avv. Ruggiero).

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È incostituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità grave
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Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore (non solo) pubblico

Le diverse questioni interpretative collegate all’art. 33, comma 5, della Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) acquisiscono una fisionomia più chiara e precisa con la pubblicazione della sentenza in epigrafe.
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Corte di Cassazione, N.7945-7 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:7945 - 7 Marzo 2008)

Ss.Uu. civ. – Pres. Carbone, Est. Vidiri, P.M. Iannelli – Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate c. D. L., B. A., A. A.

Note: Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore (non solo) pubblico

Lavoro pubblico – Diritto alla scelta e al mantenimento della sede di lavoro ex art. 33, comma 5, legge n. 104/92 – Requisiti espressamente previsti dalla legge – Continuità dell’assistenza prestata a congiunto disabile – Requisiti ulteriori – Interpretazione dell’inciso «ove possibile » – Verifica di compatibilità con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro – Rilevanza dell’interesse comune.

Alla stregua della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale – il suo esercizio finisca per ledere in ...
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Assunzioni obbligatorie e mansioni concretamente disponibili nell’organico aziendale

(Corte di Cassazione
13 Novembre 2009, n.24091)

Sez. lav. – Pres. Battimiello, Est. La Terza, P.M. Fuzio (parz. diff.) – O. F. (avv.to Fisco Oldrini) c. Stamperia & tintoria di somma Srl (intimata). Cassa Corte d’Appello Torino, 26 luglio 2005.

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Parole chiave: disabilità
La Cassazione stabilisce che il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido per l’assunzione, ai sensi della l. n. 482 del 1968, pur non essendo obbligato a riorganizzare i mezzi di produzione per consentire tale assunzione, è tuttavia tenuto a ricercare all’interno dell’azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore. E’ necessario accertare se vi siano in azienda mansioni “concretamente disponibili” per le quali il lavoratore avviato sia idon
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Legittimità del rifiuto all’assunzione del lavoratore disabile

(Corte di Cassazione
12 Marzo 2009, n.6017)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto; Est. Vidiri, P.M. Riello (diff.) – Btp Spa (avv.ti Mainetti, La Pera, Del Re) c. A. S. (avv. Ghiron). Corte d’Appello Roma 6 ottobre 2005.

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Dilatando, infatti, la casistica utile al datore a rifiutare l’inserimento del disabile, si corre il rischio di veder il datore stesso in grado di manipolare a proprio esclusivo vantaggio il criterio della qualifica, assumendo atteggiamenti elusivi della normativa presentando, ad esempio, richieste di avviamento contenenti qualifiche difficili, rare a trovarsi, se non addirittura pretestuose, nella certezza che mai alcun disabile sarà ritenuto qualificato per quella richiesta, pur avendo ottemperato all’obbligo di legge
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